NULL
Novità Irpef - Ires
7 Maggio 2011

Societa’ di cartolarizzazione estere: se seguono il diritto italiano si applica l’imposta sostitutiva con aliquote differenziate.

Scarica il pdf

Con la Risoluzione n. 53 del 3 maggio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito postole da una società di cartolarizzazione lussemburghese relativo al regime fiscale da applicare ai titoli da essa emessi in favore di soggetti residenti in Italia. In particolare, la richiesta di chiarimenti riguarda la riconduzione dei proventi derivanti da tali titoli nella categoria dei redditi diversi o nella categoria dei redditi di capitale e, in quest’ultimo caso, l’applicazione del regime previsto per i titoli atipici o del regime previsto dal Decreto Legislativo n. 239 del 1° aprile 1996.

L’Agenzia ha evidenziato come le operazioni di cartolarizzazione effettuate secondo la legge lussemburghese divergano dalle operazioni effettuate secondo la legge italiana per alcune caratteristiche: il soggetto che realizza l’operazione di cartolarizzazione può essere una società, ma anche un fondo gestito da una società di gestione; le operazioni di cartolarizzazione possono essere realizzate anche senza l’effettivo trasferimento del portafoglio dei crediti, ma mediante il solo accollo del rischio ad esso connesso (struttura “sintetica”).

E’ anche vero che la società che ha proposto interpello ha precisato che le operazioni che intende effettuare avranno la medesima struttura delle operazioni di cartolarizzazione italiane, ad eccezione della circostanza che la società emittente sarà soggetta al diritto lussemburghese e che i contratti delle operazioni saranno regolati dal diritto inglese.

Nel caso nel quale le operazioni di cartolarizzazione saranno effettuate realmente secondo la normativa italiana, l’Agenzia ha affermato che ai proventi dei titoli obbligazionari emessi dalla società lussemburghese di pertinenza di soggetti residenti in Italia si dovrà applicare l’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 239 del 1996, con un’aliquota del 12,50 % se i titoli hanno una scadenza pari o superiore a 18 mesi e con un’aliquota del 27 % se i titoli hanno una scadenza inferiore a 18 mesi. Si avrà, quindi, un’assimilazione ai titoli obbligazionari emessi da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani.

Se, invece, le operazioni di cartolarizzazione non seguiranno la struttura delle operazioni italiane, ai proventi dei titoli emessi dalla società lussemburghese dovrà applicarsi la disciplina dei titoli atipici prevista dal Decreto Legge 30 settembre 1983, n. 512, con conseguente applicazione da parte degli intermediari pagatori di una ritenuta del 27 %.     

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
12 Settembre 2025
Bonus Psicologo

Il Bonus psicologo è un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di...

12 Settembre 2025
Arriva sulla Gazzetta il Testo Unico del Registro e degli altri tributi indiretti

13 agosto 2025 – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Testo Unico del...

12 Settembre 2025
Superbonus e agevolazione “prima casa”: proroga dei termini per il trasferimento della residenza

La conferma dell’Agenzia delle Entrate Con la risposta n. 230 del 3 settembre 2025,...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto