NULL
Novità Irpef - Ires
15 Dicembre 2012

Addizionali di compartecipazione all’Irpef: individuate le aliquote comunali e regionali da applicare in caso di societa’ sportive dilettantistiche.

Scarica il pdf

Nella Risoluzione n. 106 dell’11 dicembre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito che le era stato posto da una Società Sportiva Dilettantistica, senza scopo di lucro, riguardo alla corretta aliquota delle addizionali comunali e regionali di compartecipazione all’Irpef da applicare ai compensi di importo superiore a 7.500 Euro corrisposti per l’esercizio diretto delle attività sportive dilettantistiche.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che sulla parte dei compensi che superano l’importo suddetto deve essere applicata l’aliquota Irpef del 23 % per il 2012, l’aliquota dell’addizionale comunale di compartecipazione all’Irpef e l’aliquota dell’addizionale regionale di compartecipazione all’Irpef.

Riguardo all’addizionale regionale di compartecipazione, deve essere applicata l’aliquota deliberata dalla Regione nella quale il beneficiario dei compensi ha il domicilio fiscale.

Medesimo ragionamento vale per l’addizionale comunale di compartecipazione all’Irpef. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla società istante, anche se non sono stati emanati i Decreti ministeriali che avrebbero dovuto stabilire l’aliquota di compartecipazione, devono trovare applicazione le addizionali fissate autonomamente dai Comuni tramite propri regolamenti.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Articoli correlati
7 Dicembre 2023
IMU sui fabbricati istruzioni del Mef

Sono state pubblicate le risposte a specifiche domande riguardanti la legittimità...

7 Dicembre 2023
Aziende di assicurazione straniere per il monitoraggio fiscale

In merito alla recente risoluzione n. 62/E datata 13 novembre 2023, l'Agenzia delle...

7 Dicembre 2023
Sovvenzioni erogate dall’ente bilaterale, nessuna ritenuta

Il 15 novembre 2023, l'ente bilaterale ha comunicato che il sostituto d'imposta non deve...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto