Nella Risoluzione n. 106 dell’11 dicembre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito che le era stato posto da una Società Sportiva Dilettantistica, senza scopo di lucro, riguardo alla corretta aliquota delle addizionali comunali e regionali di compartecipazione all’Irpef da applicare ai compensi di importo superiore a 7.500 Euro corrisposti per l’esercizio diretto delle attività sportive dilettantistiche.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che sulla parte dei compensi che superano l’importo suddetto deve essere applicata l’aliquota Irpef del 23 % per il 2012, l’aliquota dell’addizionale comunale di compartecipazione all’Irpef e l’aliquota dell’addizionale regionale di compartecipazione all’Irpef.
Riguardo all’addizionale regionale di compartecipazione, deve essere applicata l’aliquota deliberata dalla Regione nella quale il beneficiario dei compensi ha il domicilio fiscale.
Medesimo ragionamento vale per l’addizionale comunale di compartecipazione all’Irpef. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla società istante, anche se non sono stati emanati i Decreti ministeriali che avrebbero dovuto stabilire l’aliquota di compartecipazione, devono trovare applicazione le addizionali fissate autonomamente dai Comuni tramite propri regolamenti.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.