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2 Marzo 2018

Zone Economiche Speciali: le regole per l’istituzione nelle Regioni

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Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 12 del 25 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2018, è stato adottato il Regolamento relativo all’istituzione delle Zone Economiche Speciali (ZES).

Tale Decreto è stato emanato, in virtù di quanto disposto all’articolo 4 del Decreto Legge n. 91 del 2017, al fine di permettere la creazione di condizioni favorevoli, in termini economici, finanziari ed amministrativi, allo sviluppo nelle Regioni delle imprese già operanti ed all’insediamento di nuove imprese.

In particolare, nel Decreto sono definite:

  • le modalità di istituzione delle Zone Economiche Speciali;
  • la loro durata;
  • i criteri per l’identificazione e la delimitazione dell’area delle Zone Economiche Speciali;
  • i criteri che disciplinano l’accesso delle aziende;
  • il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.

Una ZES è una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita eventualmente anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale.

Secondo quanto disposto all’articolo 3 del Decreto, la ZES è di norma composta da territori quali porti, aree retroportuali, piattaforme logistiche e Interportinon può comprendere zone residenziali. Inoltre, per ciascuna Regione, l’area complessiva destinata alle ZES non può eccedere la superficie complessivamente indicata per la Regione stessa in un allegato del Decreto.

I requisiti della ZES interregionale sono precisati all’articolo 4 del Decreto. A tal proposito, è stabilito che una Regione nella quale non sia presente un’area portuale ed un’altra Regione nella quale sia presente almeno un’area portuale possono presentare congiuntamente un’istanza di istituzione di una ZES. Inoltre, le Regioni nel cui territorio non sono ubicate delle aree portuali, qualora contigue, possono presentare un’istanza di istituzione di una ZES in forma associativa, includendo uno o più porti che non rientrino nella categoria delle aree portuali. Anche in caso di ZES interregionali, l’area complessivamente a disposizione per l’istituzione di ZES nelle due Regioni non può eccedere la sommatoria delle superfici indicate per ciascuna Regione nell’allegato del Decreto.

Quanto alla proposta di istituzione, disciplinata all’articolo 5 del Decreto, le proposte di istituzione delle ZES devono essere presentate, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato e secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Presidente della Regione, sentiti i sindaci delle aree interessate. Le proposte di istituzione delle ZES interregionali devono essere presentate al Presidente del Consiglio dei Ministri, con una proposta congiunta dei Presidenti delle Regioni interessate, sentiti i Sindaci delle aree interessate. All’articolo 6 del Decreto, è stabilito, inoltre, che le proposte di istituzione devono essere corredate del Piano di sviluppo strategico. Il Piano di sviluppo strategico deve contenere, fra l’altro:
  • la documentazione di identificazione delle aree individuate con l’indicazione delle porzioni di territorio interessate con evidenziazione di quelle ricadenti nell’area portuale;
  • l‘elenco delle infrastrutture già esistenti, nonché delle infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti, nel territorio di cui al primo punto;
  • un’analisi dell’impatto sociale ed economico atteso dall’istituzione della ZES;
  • una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico, corredata di dati ed elementi che identificano le tipologie di attività che si intendono promuovere all’interno della ZES, le attività di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l’area portuale o con i porti, nel caso la ZES ricomprenda più aree non adiacenti. Le aree non contigue devono comunque essere collegate alle aree portuali da infrastrutture adeguate alla realizzazione del Piano di sviluppo strategico;
  • l’individuazione delle semplificazioni amministrative, di propria competenza, per la realizzazione degli investimenti che la Regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZES;
  • l’indicazione degli eventuali pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, già rilasciati dagli enti locali e da tutti gli enti interessati con riguardo alle attività funzionali del piano strategico;
  • l’indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale, che possono essere concesse dalla Regione, nei limiti dell’intensità massima di aiuti e con le modalità previste dalla legge;
  • l’elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del Piano, nonché le modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse;
  • il nominativo del rappresentante della Regione o delle Regioni, in caso di ZES interregionale, nel Comitato di indirizzo;
  • le modalità con cui le strutture amministrative delle Regioni e degli enti locali interessati, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, assicurano, anche attraverso propri uffici e personale, nonché attraverso accordi con le amministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi, ovvero strutture nazionali a totale partecipazione pubblica, l’espletamento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZES;
  • l’individuazione, per esigenze di sicurezza portuale e di navigazione, delle aree escluse.

All’articolo 7 del Decreto è stabilito che la durata della ZES non può essere inferiore a sette anni e superiore a quattordici, prorogabile fino a un massimo di ulteriori sette anni. Una ZES deve essere istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel quale è determinata anche la sua durata.

All’articolo 8 del Decreto sono fornite ulteriori indicazioni riguardo ai compiti del Comitato di indirizzo, mentre all’articolo 9 sono descritte le attività di controllo e monitoraggio.

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