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19 Luglio 2014

Trasferimento d’azienda: le diverse imposte non hanno la medesima base imponibile

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 15955 dell’11 luglio 2014, ha affermato, con riferimento al trasferimento di azienda, che l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale non devono essere necessariamente assoggettate al medesimo regime giuridico per quanto riguarda la determinazione della base imponibile.

Ciascuna di tali imposte, di diverso oggetto (trasferimento della ricchezza mobiliare o immobiliare per l’imposta di registro, formalità che riguardano soltanto i beni immobili per le imposte ipotecaria e catastale), conserva, infatti, la propria autonomia.

Quindi, nel caso in cui venga trasferito un complesso aziendale comprendente beni immobili, il fatto che a questi ultimi debba essere attribuito un valore identico sia ai fini dell’imposta di registro, che delle altre due imposte, non fa venire meno la diversità di oggetto propria di ciascuna di esse.

L’imposta di registro investe l’azienda oggetto del trasferimento nel suo complesso, mentre le imposte ipotecaria e catastale hanno ad oggetto le formalità che riguardano i singoli beni immobili. Quindi, la base imponibile, ai fini di queste ultime imposte, va determinata tenendo conto del valore degli immobili in sé considerati e dei debiti ad essi strettamente inerenti, ma non anche delle passività relative all’azienda in cui sono compresi.

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