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29 Luglio 2017

Tasse ipotecarie e catastali: i codici tributo valgono anche per il modello F24 Enti pubblici

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Con la Risoluzione n. 94 del 19 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di utilizzare i codici tributo istituiti con la Risoluzione del 30 giugno 2017 per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, delle imposte e delle tasse ipotecarie, dei tributi catastali e di ogni altro corrispettivo dovuto agli Uffici provinciali del Territorio dell’Agenzia delle Entrate, anche per gli analoghi versamenti effettuati da parte degli enti pubblici tramite modello “F24 Enti pubblici”.

In particolare, si tratta dei codici tributo:

  • T89T” per i rimborsi spese dovuti per operazioni effettuate presso gli sportelli degli Uffici provinciali del Territorio;
  • T90T” per i rimborsi spese per il rilascio di mappe e planimetrie su supporto informatico;
  • T91T” per l’imposta di bollo dovuta in relazione alle operazioni effettuate presso gli sportelli degli Uffici provinciali del Territorio;
  • T92T” per l’imposta ipotecaria dovuta per la presentazione delle formalità ipotecarie presso i reparti di pubblicità immobiliare ed i relativi interessi;
  • T93T” per le tasse ipotecarie dovute per la presentazione delle formalità ipotecarie e per la richiesta di certificazioni e copie di atti ed i relativi interessi;
  • T94T” per le sanzioni per ravvedimento operoso collegate alla ritardata presentazione delle formalità nei registri immobiliari;
  • T95T” per le somme dovute in relazione alla vendita delle mappe;
  • T96T” per i rimborsi spese per le verifiche straordinarie;
  • T97T” per il recupero delle spese per le volture catastali fatte dagli Uffici;
  • T98T” per i tributi speciali catastali dovuti per gli adempimenti connessi all’aggiornamento dei catasti e dell’anagrafe tributaria e per la richiesta di certificazioni, copie ed estratti catastali ed i relativi interessi;
  • T99T” per le sanzioni per ravvedimento operoso collegate alla ritardata presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

Tali codici tributo devono essere inseriti esclusivamente in corrispondenza delle somme esposte nella colonna degli “importi a debito versati”. Inoltre, devono essere indicati:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, il codice fiscale e la denominazione dell’ente che effettua il versamento;
  • nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO”, nel campo “codice ufficio”, il codice dell’Ufficio provinciale del Territorio presso il quale è effettuata l’operazione per la quale è dovuto il versamento; nel campo “sezione”, la lettera “F”; nel campo “codice tributo/causale”, il codice tributo corretto; nel campo “riferimento B”, l’anno al quale si riferisce l’operazione per la quale è dovuto il pagamento; nel campo “importi a debito versati”, l’importo che deve essere versato. Rimangono vuoti, invece, i campi “codice”, “estremi identificativi” e “riferimento A”.

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