L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 42 del 1° giugno 2018, ha stabilito che i codici tributo “8114” e 8115″, istituiti nel 2012 per la “remissione in bonis” ed il relativo versamento delle sanzioni tramite modello F24, dall’11 giugno 2018 dovranno essere inseriti esclusivamente nel modello F24 “Versamenti con elementi identificativi”.
Nella sezione “CONTRIBUENTE” dovranno essere indicati, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale ed i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, invece, dovranno essere inseriti:
- nel campo “tipo”, la lettera R;
- nel campo “codice”, il codice tributo;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno per il quale si effettua il versamento.
Il campo “elementi identificativi” dovrà essere lasciato vuoto.