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11 Marzo 2017

Rottamazione delle cartelle esattoriali: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 2 dell’8 marzo 2017, ha fornito alcuni importanti chiarimenti riguardo alla normativa introdotta dal “Decreto fiscale” (Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016 convertito dalla Legge n. 225 del 1° dicembre 2016) in materia di “rottamazione” delle cartelle esattoriali.

Le questioni chiarite dall’Agenzia delle Entrate riguardano le regole della definizione agevolata applicabile ai carichi affidati dall’Agenzia medesima agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2016.

Nel primo paragrafo della Circolare vengono trattati alcuni aspetti generali relativi al procedimento della definizione agevolata. La definizione agevolata consente l’estinzione del debito mediante il pagamento del capitale e degli interessi, oltre che dell’aggio proporzionalmente dovuto su tali somme e delle spese dovute all’Agente della riscossione per le procedure esecutive e per la notifica degli atti della riscossione. Non sono dovuti, invece, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora.

Il procedimento della definizione agevolata si apre con la presentazione all’Agente della riscossione, entro il 31 marzo 2017, di un’apposita dichiarazione nella quale il debitore indica i carichi che intende definire, il numero delle rate che intende rispettare per il pagamento e l’eventuale pendenza di giudizi interessati dai carichi in questione, giudizi rispetto ai quali il contribuente dovrà assumere l’impegno di rinunciarvi.

La definizione agevolata non può riguardare i carichi che non siano stati affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 o i carichi che siano già stati pagati o che siano già stati oggetto di un provvedimento di sgravio.

Successivamente alla presentazione della dichiarazione, l’Agente della riscossione, entro il termine del 31 maggio 2017, deve comunicare al debitore l’importo dovuto e la data da rispettare per effettuare il versamento della somma dovuta in un’unica soluzione o le date entro le quali dovranno essere versate le rate, nel caso di pagamento dilazionato. L’Agenzia delle Entrate ha precisato, a tal proposito, che, dal 1° agosto 2017, sono dovuti gli interessi nella misura del 4,5 % annuo.

Il pagamento rateale può avvenire nel numero massimo di cinque rate. Devono, però, essere rispettate alcune condizioni:

  • nel 2017, deve essere corrisposto almeno il 70 % delle somme dovute per la definizione, in un numero massimo di tre rate con scadenza a luglio, settembre e novembre;
  • nel 2018, deve essere corrisposto il restante 30 % delle somme dovute, in un numero massimo di due rate con scadenza nei mesi di aprile e settembre.

La definizione agevolata è consentita anche a coloro che abbiano già pagato in parte le somme dovute in riferimento a carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016, anche successivamente all’emanazione da parte degli Agenti della riscossione di precedenti provvedimenti di dilazione. In tale ipotesi, è necessario che, per i piani rateali già operanti, risultino adempiuti i versamenti con scadenza fino al 31 dicembre 2016.

La presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata determina la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in riferimento ai carichi oggetto della dichiarazione e, nel caso in cui gli stessi carichi siano interessati da precedenti dilazioni, determina la sospensione degli obblighi di pagamento delle rate delle precedenti dilazioni in scadenza successivamente al 31 dicembre 2016. La sospensione opera fino al termine previsto per il pagamento in un’unica soluzione o per il pagamento della prima rata con riferimento alle somme dovute in virtù della definizione agevolata (31 luglio 2017).

Per i carichi oggetto della definizione agevolata, l’Agente della riscossione non può avviare delle nuove azioni esecutive, né può iscrivere fermi amministrativi sui beni mobili registrati o iscrivere ipoteche, né può proseguire delle procedure di recupero coattivo avviate in precedenza.

L’Agenzia delle Entrate ha anche ricordato che, con riferimento ai debitori colpiti dai recenti eventi sismici, è prevista la proroga di un anno dei termini e delle scadenze di tale procedura di definizione agevolata.

Il secondo paragrafo della Circolare riguarda specificamente i carichi che possono essere oggetto della definizione agevolata. Dalle norme in materia, emerge che i debitori non sono tenuti a definire tutti i carichi, affidati agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2016, che li riguardano. I carichi definibili sono comunque sia i carichi iscritti a ruolo, sia i carichi affidati nell’ambito dell’accertamento esecutivo.

Per gli accertamenti esecutivi, sono definibili gli accertamenti per i quali il “flusso di carico” è stato trasmesso dall’Agenzia delle Entrate all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2016. Con riguardo ai carichi iscritti a ruolo, esiste una differenza tra il momento della trasmissione per via telematica dall’Agenzia delle Entrate all’Agente della riscossione ed il momento della consegna “formale”. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che deve guardarsi al momento della trasmissione telematica. Pertanto, possono essere beneficiare della definizione agevolata i ruoli che sono stati trasmessi all’Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016, anche se la relativa consegna formale deve intendersi effettuata il 10 gennaio 2017.

La definizione agevolata può riguardare anche carichi comprendenti solamente sanzioni pecuniarie amministrativo-pecuniarie. Sono, infatti, espressamente esclusi soltanto i carichi affidati all’Agente della riscossione comprendenti sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi a contributi ed a premi dovuti agli enti previdenziali.

Nel terzo paragrafo della Circolare sono fornite ulteriori indicazioni riguardo ai carichi esclusi dalla definizione agevolata.

Il quarto paragrafo della Circolare è dedicato al perfezionamento della definizione agevolata. La definizione agevolata si perfeziona non con la presentazione della dichiarazione di adesione o con il versamento della prima rata, ma con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le somme dovute in base alla definizione agevolata. Qualora la definizione agevolata non si perfezioni per il mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle somme dovute, i versamenti eventualmente già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto degli importi compresi nel carico. In riferimento a tale carico, riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e decadenza e potrà proseguire l’attività di riscossione.

Nel quinto paragrafo della Circolare sono fornite alcune indicazioni specifiche riguardo ai casi in cui la definizione agevolata riguardi debitori che avevano già ottenuto in precedenza dei piani di dilazione di pagamento. A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione al procedimento di definizione agevolata, i pagamenti relativi alle rate del precedente piano di rateizzazione con scadenza successiva al 31 dicembre 2016 sono sospesi fino al mese di luglio del 2017.

A luglio del 2017, se il debitore ha correttamente effettuato il pagamento della prima rata o dell’unica rata prevista per la definizione agevolata, si ha la revoca automatica della dilazione accordata precedentemente. Se, invece, il debitore non ha correttamente effettuato il pagamento dell’unica o della prima rata nell’ambito della definizione agevolata, si ha l’inefficacia della definizione ed il debito non potrà essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione da parte dell’Agente della riscossione. Il debitore potrà comunque riprendere la dilazione in essere che è stata soltanto sospesa.

Se, poi, il debitore non effettua correttamente il pagamento di una delle rate della definizione agevolata successive alla prima, si determina l’inefficacia della definizione, il debito non potrà essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione da parte dell’Agente della riscossione ed il debitore non potrà neanche riprendere i versamenti relativi alla precedente dilazione di pagamento, in quanto essa è stata automaticamente revocata a seguito del pagamento della prima rata della definizione agevolata.

L’ultimo paragrafo della Circolare riguarda, infine, i carichi oggetto di giudizio. Qualora si abbia il perfezionamento della definizione agevolata si produrranno degli effetti che prevarranno sugli esiti degli eventuali giudizi. Quindi, ad esempio, se il carico definito riguarda l’intera pretesa oggetto della controversia, si avrà la cessazione integrale della materia del contendere.

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