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15 Aprile 2016

Regime forfetario, Certificazione Unica, maxi ammortamenti: tutte le risposte dell’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 12 dell’8 aprile 2016, ha riportato una serie di chiarimenti relativi a quesiti che sono stati posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata.

I chiarimenti riguardano molteplici argomenti:

  • le agevolazioni per la piccola proprietà contadina;
  • le agevolazioni “prima casa”;
  • la cedolare secca;
  • il consolidato;
  • i contribuenti minimi;
  • le detrazioni;
  • la dichiarazione precompilata e la certificazione unica;
  • il leasing abitativo;
  • i maxi-ammortamenti;
  • il nuovo regime sanzionatorio;
  • il “Patent Box”;
  • le procedure concorsuali;
  • il quadro RW;
  • il ravvedimento;
  • la registrazione di atti;
  • le ristrutturazioni edilizie;
  • gli scontrini fiscali;
  • il contenzioso e la riscossione.

Tra le indicazioni contenute nella Circolare, vi sono, ad esempio, alcuni chiarimenti riguardo al regime forfetario introdotto con la Legge di Stabilità per il 2015. Si tratta di un regime naturale per i soggetti che possiedono i requisiti previsti dalla normativa in materia e che non incorrono in una delle cause di esclusione previste dalla normativa medesima. In presenza di queste condizioni (il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione), coloro che, nel 2014, applicavano il regime fiscale di vantaggio sono transitati automaticamente nel nuovo regime forfetario, a partire dal 2015.

A questi contribuenti, però, è stata data anche la possibilità di optare per il regime ordinario di applicazione dell’Iva e delle imposte dirette o per il mantenimento del regime fiscale di vantaggio per il periodo residuo al completamento del quinquennio e, comunque, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

Nella Circolare, è stato ribadito che, tenuto conto delle diverse modifiche che sono state apportate al regime forfetario con la Legge di Stabilità per il 2016, si deve ritenere che l’esercizio dell’opzione non sia, come avviene di regola, vincolante per il triennio. Quindi, i soggetti che, nel 2015, avevano optato per il regime ordinario o avevano scelto di continuare ad applicare il regime di vantaggio, possono, dal 2016, revocare tale scelta ed aderire al regime forfetario.

Riguardo alle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2016 riguardo alla disciplina della Certificazione Unica, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la Certificazione Unica ha acquisito valore dichiarativo e, per evitare una duplicazione con il modello 770, le informazioni contenute nella Certificazione Unica non sono più ricomprese nel modello 770. Il modello 770 che dovrà essere presentato nel 2016, infatti, è composto soltanto dai quadri riepilogativi e non contiene quelle informazioni di dettaglio già inserite nelle Certificazioni Uniche inviate all’Agenzia delle Entrate. I due adempimenti (invio della Certificazione Unica e del modello 770), quindi, non possono essere considerati alternativi.

Ulteriori chiarimenti sono forniti in tema di maxi-ammortamenti. Si tratta della nuova misura, introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2016, in base alla quale per i soggetti titolari di redditi d’impresa e che esercitano arti e professioni, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 %.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la norma riguarda soltanto le imposte sui redditi e non anche l’Irap. La disciplina sui maxi-ammortamenti non produce effetti neanche nei confronti di soggetti che determinano la base imponibile dell’Irap secondo i criteri stabiliti per le imposte sui redditi. La maggiorazione del costo di acquisto dei beni strumentali, inoltre, non rileva ai fini del calcolo dei parametri utilizzati per effettuare il test di operatività delle società. La maggiorazione, poi, non può riguardare i soggetti che applicano il regime forfetario, in quanto per tali soggetti il reddito imponibile è determinato senza considerare l’ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal contribuente, inclusi i costi per l’acquisto di beni strumentali nuovi.

Con riferimento ancora ai maxi-ammortamenti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la maggiorazione del costo non influisce sul limite di 516,46 Euro previsto per la deduzione integrale delle spese di acquisto nel periodo nel quale sono sostenute. Quindi, se per effetto della maggiorazione, il costo del bene supera il limite suddetto, potrà comunque essere effettuata la deduzione integrale nell’esercizio nel quale il costo è stato sostenuto.

Per quanto riguarda il controllo formale, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’accesso al ravvedimento non può essere effettuato se il contribuente riceve la comunicazione degli esiti del controllo, con l’indicazione delle somme che devono essere versate. Qualora si riceva, invece, la prima comunicazione con la quale l’Amministrazione finanziaria richiede la documentazione per la verifica dei dati indicati nella dichiarazione, non è preclusa la possibilità di avvalersi del ravvedimento per rimediare ad eventuali irregolarità commesse.

Nella Circolare, è, altresì, chiarito che l’esenzione dall’imposta di bollo e di registro per gli accordi che prevedono esclusivamente una riduzione del canone di locazione, si applica anche alle ipotesi nelle quali l’accordo abbia ad oggetto la riduzione del canone per un determinato periodo di durata del contratto (ad esempio, per un anno). L’esenzione non spetta, invece, nel caso in cui, successivamente alla registrazione dell’accordo che prevede la riduzione del canone di locazione per l’intera durata del contratto, si vuole registrare un nuovo accordo con il quale riportare il canone al livello originariamente pattuito. L’esenzione, infatti, vale esclusivamente per gli accordi che prevedono la riduzione del canone.

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