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17 Gennaio 2015

Legge di Stabilità per il 2015: in vigore il nuovo regime fiscale agevolato per imprenditori e professionisti

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Con la Legge di Stabilità per il 2015 (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014) è stato introdotto un nuovo regime fiscale agevolato, denominato dalla Legge medesima “regime forfetario”.

In particolare, l’articolo 54 della Legge di Stabilità dispone che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni possono applicare questo nuovo regime fiscale qualora, nell’anno precedente, rispettino, contemporaneamente, tali condizioni:

– abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti (individuati nell’allegato 4 della Legge), diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. Ad esempio, per le attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, il limite è di 15.000 Euro; per l’attività di commercio all’ingrosso ed al dettaglio, il limite è di 40.000 Euro;

– abbiano sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 5.000 Euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori occasionali;

il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non superi 20.000 Euro. Ai fini del calcolo di tale limite: deve essere considerato, in caso di beni in locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente; deve essere considerato, per i beni in locazione, noleggio o comodato, il loro valore normale (articolo 9 del D.P.R. n. 917 del 1986); i beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente concorrono nella misura del 50 %; non rientrano nel conteggio i beni di costo unitario non superiore a 516,46 Euro ed i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione;

– i redditi conseguiti nello svolgimento dell’attività d’impresa, dell’arte o della professione siano in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. La verifica della prevalenza non è comunque rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d’impresa, dell’arte o della professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l’importo di 20.000 Euro.

Non potranno avvalersi del nuovo regime (articolo 1, comma 57):

– le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

– i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75 % del reddito complessivamente prodotto;

– i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;

– gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni o a società a responsabilità limitata.

I contribuenti che usufruiscono del nuovo regime fiscale determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività, indicato nell’allegato 4 alla Legge di Stabilità, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. Ad esempio, il coefficiente di redditività per le attività di commercio all’ingrosso ed al dettaglio è del 40 %, mentre il coefficiente di redditività per le attività professionali è del 78%. Sul reddito imponibile si applica, poi, un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali comunali e regionali e dell’Irap, pari al 15 % (articolo 1, comma 64).

Per il periodo d’imposta nel quale è iniziata l’attività e per due successivi, il reddito determinato secondo le regole predette viene ridotto di un terzo (articolo 1, comma 65), a condizione che:

– il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;

– l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

– qualora venga proseguita attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti previsti per l’applicazione del regime fiscale in questione.

I contribuenti soggetti al nuovo regime contabile beneficiano, inoltre, di una serie di vantaggi:

– sono esonerati dal versamento dell’Iva e da tutti gli altri adempimenti previsti dal D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti (articolo 1, comma 59);

– i ricavi da loro conseguiti ed i compensi da loro percepiti, in quanto oggetto del nuovo regime fiscale, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tal fine, i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito al quale le somme si riferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva (articolo 1, comma 67);

– sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, salvo l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi (articolo 1, comma 69);

non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte sui redditi erogati. Devono, tuttavia, indicare, nella dichiarazione dei redditi, il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi medesimi (articolo 1, comma 69);

sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri (articolo 1, comma 73).

Inoltre, i soggetti che esercitano attività d’impresa possono applicare, ai fini contributivi, un regime agevolato, in base al quale non trova applicazione il livello minimo imponibile, ma si considera il reddito dichiarato (articolo 1, commi 76 a 84).

Le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi di questo nuovo regime fiscale comunicandolo nella dichiarazione di inizio attività (articolo 1, comma 56).

Il regime cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello nel quale viene meno una delle condizioni previste per ottenere l’applicazione del regime medesimo o si verifica una delle situazioni nelle quali non può trovare applicazione il regime in questione (articolo 1, comma 71).

Contestualmente all’introduzione del nuovo regime fiscale, sono stati abrogati i regimi agevolati che potevano essere adottati fino al 2014, ossia il regime per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (il cosiddetto “forfettino” previsto dall’articolo 13 della Legge n. 388 del 2000), il regime per l’imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità (il cosiddetto “regime dei minimi” previsto dall’articolo 27 del Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011) ed il regime agevolato per gli “ex minimi” (articolo 1, comma 85).

I contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, si avvalevano dei regimi predetti e che sono in possesso dei requisiti per usufruire del nuovo regime, applicano direttamente quest’ultimo regime, salva l’opzione per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari (articolo 1, comma 86).

Tuttavia, i soggetti che, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, si avvalevano del “regime dei minimi” possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età (articolo 1, comma 88).

Le disposizioni che regolano il nuovo regime trovano applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014. Con Decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze potranno essere dettate le disposizioni necessarie per l’attuazione della normativa. Infine, con Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità applicative (articolo 1, comma 89).

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