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Saggi
2 Marzo 2016

Entro il 07.03.2016 l’invio telematico della Certificazione Unica 2016

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Il contesto:

dopo un avvio un po’ complicato dell’anno scorso, con un susseguirsi di chiarimenti in merito a questo nuovo adempimento a carico dei sostituti di imposta, quest’anno la scadenza entra a regime e che il periodo sperimentale è cessato lo si può ben comprendere anche dalle sanzioni, pesantissime, che sono state previste in caso di errore o omissione nel rispetto dell’adempimento.

Ecco quindi che al fine di permettere all’Agenzia delle Entrate la messa a disposizione del modello 730 precompilato nel cassetto fiscale, per i contribuenti che possono accedere a tale modalità dichiarativa, devono essere rispettati i termini di trasmissione dei dati utili, che prevedono per esempio la seguente scaletta:

  • entro il 09.02.2016 (termine originariamente fissato per il 31.01.2016) comunicazione dei dati relativi a spese mediche e relativi rimborsi al Sistema Tessera Sanitaria. Con riferimento a questo adempimento il 2016 rappresenta il primo anno, da qui, viste le difficoltà tecniche ed interpretative per adempiere, la necessita di una proroga;
  • entro il 28.02.2016 comunicazione dei dati relativi alle spese per istruzione, spese funebri e spese per interventi edilizi tesi al recupero del patrimonio immobiliare e all’ottenimento del risparmio energetico. Con riferimento a questa comunicazione il 2016 rappresenta il primo anno;
  • entro il 07.03.2016 trasmissione delle certificazioni relativi ai redditi da lavoro dipendente e autonomo e delle relative ritenute fiscali e previdenziali.

In questa sede ci occuperemo di quest’ultimo adempimento, avendo già affrontato gli altri due in precedenti articoli.

 

La Certificazione Unica 2016:

La Certificazione Unica 2016 (C.U. 2016) da trasmettere telematicamente entro il 07.03.2016 sarà relativa al periodo di imposta 2015. I sostituti di imposta dovranno utilizzare unicamente il Modello “Certificazione Unica” – “C.U.” al fine di attestare i compensi (siano essi redditi da lavoro dipendente, parasubordinato, assimilato ai dipendenti, lavoro autonomo, ecc…) erogati ai propri dipendenti e collaboratori.

 

Le norme di riferimento:

La Certificazione Unica è regolamentata dalle seguenti normative:

D.p.r. 322 del 22.07.1998 (art. 4 comma 6 ter e 6 quater): “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 3, comma 136, della Legge 23.12.1996 n. 662” – Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 208 del 07.09.1998 ed entrata in vigore il 22.09.1998.

Agenzia delle Entrate: Comunicato n. 2015/4790 del 15.01.2015: “approvazione della certificazione Unica “CU 2015”, relativa all’anno 2014, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con  le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Agenzia delle Entrate: Comunicato del 12.01.2015 “Certificazione unica 2015, modello e specifiche pubblicate nei tempi Niente sanzioni per gli invii tardivi delle CU senza dati per la precompilata “.

Agenzia delle Entrate: Circolare n. 6/E del 19.02.2015 “Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione degli eventi Videoforum Italia Oggi, Telefisco, Sole 24 ore e Forum Lavoro”.

Agenzia delle Entrate: Provvedimento n. 7786/2016 “Approvazione della Certificazione Unica “CU 2016”, relativa all’anno 2015, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonchp del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la compilazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazioni delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

 

Il duplice termine: consegna al contribuente ed invio all’Agenzia delle Entrate:

Come abbiamo accennato nello scadenzario degli adempimenti, la Certificazione dei compensi assoggettati alle ritenute d’acconto nell’anno 2015 trattiene in se un duplice impegno. Il sostituto di imposta infatti dovrà:

  • entro il 02.2016 (01.03.2016 essendo il 29.02.2016 festivo) consegnare in duplice la certificazione “cartacea” delle retribuzioni e dei compensi corrisposti a dipendenti, collaboratori a progetto e lavoratori autonomi (liberi professionisti e non). Ricordiamo che per quanto attiene alla certificazione cartacea dell’Inps questa dovrà essere appositamente richiesta alla sede Inps locale o scaricata mediante accesso al proprio cassetto previdenziale dal sito istituzionale identificandosi con propria password, proprio codice fiscale e proprio Pin code.
  • entro il 03.2016 trasmettere telematicamente i dati all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità già sopra indicate, consentendo così all’Amministrazione di reperire i dati reddituali con cui integrare i dati già in possesso e completare il 730 precompilato da trasmettere al contribuente per il suo completamento.

Ricordiamo altresì che la Certificazione Unica, in caso di interruzione del rapporto di lavoro infra anno, dovrà essere trasmessa entro 12 giorni dalla data di interruzione del rapporto di lavoro.

 

L’invio:

L’invio, entro il termine sopra indicato, della Certificazione Unica dovrà avvenire telematicamente.

L’invio dei dati, su file opportunamente creati e controllati, potrà essere effettuato attraverso i canali tradizionali di comunicazione e dichiarazione istituiti presso l’Agenzia delle Entrate ovvero:

  • Fisconline: direttamente dal singolo contribuente utilizzando le proprie credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate (pin code, nome utente e password);
  • Entratel: a mezzo degli intermediari abilitati al servizio di trasmissione telematica, previo opportuna sottoscrizione di

In entrambi i casi il corretto invio sarà certificato da una ricevuta di acquisizione dei dati telematicamente trasmessi.

Nell’eventualità in cui la trasmissione non sia corretta sarà possibile, come di prassi, riproporre l’invio della Certificazione, superati gli errori, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell’avviso di scarto del file contenente l’indicazione del motivo di rifiuto. Il file così ritrasmesso sarà considerato come inviato nei termini.

In caso di invio oltre il suddetto termine o di omissione nell’invio la Certificazione sarà considerata omessa e non sarà applicabile l’istituto del ravvedimento operoso.

I dati reddituali (redditi da lavoro dipendente, assimilato a dipendente, autonomo) confluiranno nella dichiarazione 730 2016 precompilata che dovrà essere resa disponibile presso il Cassetto Fiscale del contribuente, a cura dell’Agenzia delle Entrate, entro il 15.04.2016.

 

 

Le sanzioni in caso di ritardata, omessa o errata trasmissione della Certificazione Unica:

Il sistema sanzionatorio, rivisto recentissimamente dal Decreto Legislativo n. 158 del 24.09.2015 “Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della Legge 11 marzo 2014 n. 23”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 233 del 07.10.2015 – Supplemento ordinario n. 55 entrato in vigore il 22.10.2015, applicabile in caso di errata, omessa o ritardata trasmissione della certificazione unica risulta particolarmente pesante.

Nel primo anno di adempimento, 2015, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che trattandosi di una novità per la quale le indicazioni anche tecniche non erano risultate poi così lineare e chiare, ostacolando così l’esatto svolgersi dell’adempimento da parte dei sostituti di imposta, non sarebbero state applicate sanzioni.

Quest’anno l’adempimento è entrato a pieno regime e così pure le sanzioni.

La sanzione ordinariamente prevista ammonta a € 100,00 per ciascuna certificazione omessa, tardiva o errata.E’ prevista però la non applicazione della sanzione nel caso in cui la violazione all’adempimento sia sanata entro i 5 giorni successivi alla scadenza originaria.

Ancora, l’articolo 21 del Dlgs.vo n. 158/2015 prevede due situazioni attenuanti:

  1. a) l’individuazione di un tetto massimo, indipendentemente dal numero di Certificazioni errate, omesse o tardive, individuato in € 50.000,00;
  2. b) la riduzione ad un terzo della sanzione ordinaria, con un massimo di € 20.000,00 qualora la certificazione venga correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza originaria dell’adempimento (istituto del ravvedimento operoso).

 

I redditi da lavoro autonomo:

La Certificazione Unica 2015 rappresenta una vera e propria novità soprattutto per la dichiarazione dei compensi erogati ai liberi professionisti o più genericamente ai lavoratori autonomi.

Tali redditi saranno così individuabili:

 

Codice descrizione
“A” Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, quindi importi soggetti ad IVA
“O” Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps (vedi in particolare la Circolare Inps n. 104/2001); quindi importi non soggetti ad IVA.

 

I riflessi della Certificazione Unica per il contribuente:

Il rispetto da parte del sostituto di imposta dell’adempimento dell’invio della Certificazione Unica, consente al contribuente che:

  • nell’anno di riferimento non abbia conseguito altri redditi;
  • non debba correggere detrazioni applicati e non spettanti;
  • non abbia specifica convenienza (per oneri detraibili o deducibili di carattere soggettivo),

di presentare la dichiarazione dei redditi essendo tutti i dati ad esso relativi già a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e non dovendo provvedere ad operazioni di conguaglio.

Il modello della Certificazione Unica consentirà inoltre anche l’esercizio delle scelte

  • dell’8/1000 del gettito Irpef (allo Stato o ad una istituzione religiosa);
  • del 5/1000 della propria Irpef (a determinate finalità);
  • del 2/1000 della propria Irpef (a partiti politici).

La scheda dovrà essere presentata, in busta chiusa, entro lo stesso termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi con le seguenti modalità:

  • presso sportello ufficio postale (servizio gratuito);
  • a mezzo intermediario abilitato alla trasmissione telematica.

 

Gli assegni corrisposti al coniuge:

Con riferimento all’indicazione nella Certificazione Unica degli assegni corrisposti al coniuge, già l’anno scorso è intervenuta l’Agenzia delle Entrate a chiarire l’equiparazione di questi redditi ai redditi assimilati ai redditi da lavoro dipendente e pertanto devono essere indicati nella Certificazione Unica.



Certificazione-lavoro-dipendente

 

 

 

 

Ecco quindi che il campo 5 della certificazione relativa a redditi da lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale, prevede espressamente l’indicazione delle somme versate al coniuge.

 

La composizione del modello:

Il modello è composto: 

  • una prima pagina riportante i dati anagrafici del dichiarante (sostituto di imposta); l’identificazione del tipo di comunicazione (con particolare riferimento ai casi di sostituzione o annullamento; l’impegno alla trasmissione telematica a cura del dichiarante o dell’intermediario abilitato allo scopo incaricato;
  • quadro CT: comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
  • certificazione di cui all’art. 4, commi 6-ter e 6 quater del D.P.R. 22.07.1998 n. 322 (riportante i dati del sostituto di imposta e dei dipendenti o collaboratori.

 

 

 Il bonus Renzi (€ 80,00):

 certificazione-bonus

 

 

 

 

I campi da 391 a 399 della Sezione “Detrazioni e Crediti” sono dedicati al Bonus Renzi, più noto come Bonus € 80,00. In particolare:

il campo 391 prevede l’indicazione del codice Bonus, ovvero:

1 – se il sostituto di imposta ha riconosciuto al dipendente il bonus Irpef e lo ha erogato in tutto o in parte;

2 – se il sostituto di imposta non ha riconosciuto al dipendente il bonus Irpef ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte.

Il campo 392 deve riportare l’importo del Bonus Irpef che il sostituto di imposta ha erogato al lavoratore dipendente.

Il campo 393 deve riportare l’importo del Bonus Irpef che il sostituto di imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al lavoratore dipendente.

 

I dati previdenziali:

La certificazione Unica deve essere utilizzata anche per comunicare i dati previdenziali in ordine ai contributi versati in relazione ai rapporti di lavoro dipendente o assimilati a dipendente (Sezione 1 “Dati previdenziali ed assistenziali Inps”) ma anche per la comunicazione dei contributi versati in relazione ai redditi ascrivibili alla Gestione Separata Inps (per collaborazioni coordinate e continuative (Sezione 2 “Dati previdenziali ed assistenziali Inps”).

Il quadro prevede tra l’altro la separata indicazione (nella Sezione 3) dei contributi previdenziali versati con riferimento ai dipendenti dell’Ex gestione Inpdap assorbiti dal 2012 in carico all’Inps.

Si ricorda tra l’altro che rientrano nella Certificazione Unica i redditi di lavoro dipendente o assimilati, compresi quindi anche quelli derivanti da collaborazioni a progetto, erogati al dipendente nell’anno 2015 e fino al 12.01.2016.

 

I dati Inail:

Nella Certificazione Unica dovranno anche essere riepilogate le singole posizioni assicurative ai fini Inail per quei soggetti per i quali ricorre l’obbligo della tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro.

 Certificazione-inail

 

 

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