NULL
Altre Novità
20 Novembre 2015

Imposta di registro per sentenze in cui è parte l’amministrazione statale: le regole in caso di compensazione delle spese e litisconsorzio facoltativo

Scarica il pdf

Nella Risoluzione n. 95 del 19 novembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla questione della corretta tassazione, ai fini dell’imposta di registro, degli atti giudiziari emessi a conclusione di procedimenti nei quali vi è stato il litisconsorzio facoltativo tra più soggetti e nei quali è parte l’amministrazione statale.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che alle sentenze nelle quali è parte l’amministrazione statale si applica la registrazione a debito, ossia senza il contemporaneo pagamento delle imposte dovute.

I dubbi posti all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguardano, in particolare, l’ipotesi nella quale il procedimento si concluda con una decisione che preveda la compensazione delle spese di giudizio.

Nella Risoluzione in questione, viene chiarito che, sulla base della normativa in materia, nei procedimenti nei quali è parte l’amministrazione statale e che si concludono con la compensazione delle spese giudiziarie, l’imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre la parte restante dell’imposta deve essere corrisposta dall’altra parte processuale.

Tale principio trova applicazione anche qualora sia il cancelliere a richiedere la registrazione.

Se la parte privata non provvede a versare la propria quota di imposta di registro, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate notifica i relativi avvisi nei confronti dei soggetti interessati e procede comunque alla registrazione della sentenza.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in una situazione come quella presa in esame nella Risoluzione, nella quale, nell’ambito del litisconsorzio facoltativo, ciascun soggetto agisce per la tutela di un diritto autonomo e la sentenza si riferisce distintamente al rapporto giuridico di ciascuno dei soggetti coinvolti, ogni attore privato del procedimento sarà responsabile per il pagamento dell’imposta di registro nei limiti della propria posizione giuridica.

L’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria, quindi, dovrà liquidare l’imposta nei confronti di ciascun attore per un importo corrispondente alla quota a suo carico, in ragione del rapporto giuridico oggetto della parte della sentenza corrispondente.

Articoli correlati
19 Aprile 2024
APE sociale 2024: cos’è?

L’APE sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro...

19 Aprile 2024
Codici per versare la sostitutiva per le cripto attività dei residenti

I soggetti residenti che detengono cripto-attività ora hanno a disposizione nuovi...

19 Aprile 2024
Proroga Dac 7 per le piattaforme online

La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto