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17 Aprile 2020

Decreto Liquidità: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in una Circolare

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Con la Circolare n. 9 del 13 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti, in parte nella forma delle risposte a quesiti, riguardo alle disposizioni del “Decreto Liquidità” dell’8 aprile 2020.

Dopo il primo paragrafo dedicato alle premesse, il secondo paragrafo della Circolare riguarda le nuove regole sulla sospensione dei versamenti tributari per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Tra le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate, evidenziamo quella in cui viene riconosciuto che tale regime di sospensione deve intendersi riferito anche alle imprese agricole e, in particolare, sia alle imprese agricole che determinano per regime naturale il reddito su base catastale, sia alle imprese agricole che producono reddito d’impresa commerciale.

Allo stesso tempo, è chiarito che la disposizione che prevede che i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali sono sospesi per gli enti non commerciali deve intendersi applicabile a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa. Vi rientrano, quindi, ad esempio, le Onlus iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e le Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei registri nazionale e regionali che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più delle attività di interesse generale indicate nel Codice del Terzo settore.

Vi è, poi, un terzo paragrafo della Circolare che è dedicato alle regole relative alla proroga della sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e le provvigioni. L’applicazione di tale sospensione richiede il verificarsi di tre condizioni: i potenziali beneficiari della misura in questione, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, non devono aver conseguito un ammontare di ricavi o compensi superiore a 400.000 Euro, non devono aver sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato e devono avere il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio italiano. In presenza di tali condizioni, i soggetti possono incassare i redditi di lavoro autonomo senza subire le ritenute d’acconto. La percezione dei redditi deve avvenire nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (ossia la data di entrata in vigore del Decreto “Cura Italia”) ed il 31 maggio 2020. E’ ricordato che il versamento delle ritenute d’acconto non subite dovrà poi essere effettuato dai beneficiari della sospensione in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo dal mese di luglio del 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Restano validi i chiarimenti che sono stati già forniti riguardo alla precedente previsione in materia contenuta nel Decreto “Cura Italia” (articolo 62 del Decreto Legge n. 18 del 2020). Si è ribadito, ad esempio, che il versamento delle ritenute non operate dovrà essere effettuato mediante modello F24 con l’indicazione di un nuovo codice tributo di prossima istituzione.

Ulteriori chiarimenti sono forniti nel quarto paragrafo della Circolare riguardo alle disposizioni del “Decreto Liquidità” relative al calcolo degli acconti dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap. Queste disposizioni operano nella direzione di favorire la possibilità di calcolare e versare gli acconti in questione utilizzando il metodo previsionale invece del metodo storico. In particolare, è prevista, solo per il 2020, la non applicazione di sanzioni ed interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’80 % della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso.

La regola in questione trova applicazione, secondo quanto chiarito, con riferimento agli acconti complessivamente dovuti per il periodo d’imposta 2020. Quindi, vale per entrambe le rate dell’acconto dovuto per tale periodo.

Il quinto paragrafo riguarda i chiarimenti in merito alla rimessione in termini per i versamenti effettuati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Il sesto paragrafo, invece, è dedicato alle disposizioni del “Decreto Liquidità” relative ai termini di consegna ai percipienti e di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020.

Il settimo paragrafo della Circolare riguarda, inoltre, la proroga della validità dei certificati emessi dall’Agenzia delle Entrate in materia di appalti, mente l’ottavo paragrafo è dedicato ai chiarimenti relativi alla sospensione dei termini previsti in materia di agevolazioni “prima casa”.

Il nono paragrafo contiene alcune indicazioni rispetto all’applicazione delle disposizioni in tema di assistenza fiscale a distanza. In questo ambito, è stato, ad esempio, chiarito che l’autorizzazione all’accesso alla dichiarazione precompilata può essere trasmessa, anche in forma libera, per via telematica anche tramite e-mail, e deve contenere alcuni elementi essenziali, come il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente e la denominazione del CAF o il nome del professionista abilitato; il consenso all’accesso alla dichiarazione precompilata ed al trattamento dei dati personali; la sottoscrizione del contribuente.

Nel decimo paragrafo della Circolare sono inseriti i chiarimenti riguardanti la semplificazione del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, mentre l’undicesimo paragrafo riguarda il trattamento fiscale della cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole ad opera dei soggetti esercenti attività d’impresa.

Il dodicesimo paragrafo della Circolare è dedicato alle disposizioni in materia di processo tributario, notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato ed attività del contenzioso degli enti impositori. Le nuove disposizioni prevedono che gli enti impositori e gli agenti della riscossione, così come le parti assistite da un difensore abilitato, che si sono costituite in giudizio secondo le modalità analogiche, ora devono notificare e depositare gli atti successivi esclusivamente con le modalità telematiche. Quindi, le modalità telematiche sono estese a tutti i giudizi tributari. L’obbligo continua a non riguardare i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica. E’ stata, inoltre, introdotta la previsione che gli uffici giudiziari possono notificare gli atti sanzionatori derivanti dall’omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite Pec nel domicilio eletto.

Infine, il tredicesimo paragrafo della Circolare riguarda il credito d’imposta per le spese di sanificazione dei luoghi di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro. Nell’ambito di applicazione di tale credito d’imposta rientrano sia le spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come mascherine, guanti, tute di protezione e calzari, sia le spese per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza finalizzati a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici ed a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come barriere e pannelli protettivi. Vi rientrano, inoltre, anche le spese per l’acquisto di detergenti per le mani e disinfettanti.

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