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21 Ottobre 2016

Compensazione debiti fiscali con crediti da gratuito patrocinio degli avvocati: le regole applicative

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Il Ministero della Giustizia, con la Circolare del 3 ottobre 2016, ha indicato le modalità applicative della disciplina della compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti ed onorari spettanti agli avvocati in caso di patrocinio a spese dello Stato. La disciplina in questione è stata introdotta dal Decreto Ministeriale del 15 luglio 2016 emanato in attuazione delle disposizioni della Legge di Stabilità per il 2016 che prevedevano tale compensazione.

Si ricorda che la selezione dei crediti ammessi alla procedura di compensazione avviene attraverso una piattaforma elettronica di certificazione.

Secondo quanto precisato nella Circolare, le funzionalità che consentono la selezione delle fatture per le quali si richiede la compensazione saranno disponibili unicamente nel periodo dal 17 ottobre al 30 novembre 2016. Successivamente al 30 novembre, la piattaforma elettronica elaborerà un elenco dei crediti ammessi in compensazione e ne invierà il dettaglio a ciascun avvocato per le fatture che lo riguardano.

Inoltre, gli Uffici giudiziari, prima che venga elaborato l’elenco suddetto, riceveranno via Pec un elenco di tutte le fatture per le quali ogni singolo avvocato ha esercitato l’opzione di compensazione. Ciò permetterà di verificare i dati inseriti ed eventualmente fornire informazioni utili ad escludere le fatture dalla compensazione (ad esempio, perché non sono state liquidate o sono state già pagate). Gli stessi Uffici giudiziari, dopo l’elaborazione dell’elenco, riceveranno, per ciascun avvocato, un elenco delle sole fatture relative ai crediti ammessi in compensazione, al fine di evitare un eventuale successivo pagamento.

Ulteriore precisazione:  non può essere esercitata l’opzione di compensazione per le fatture intestate a studi associati. Il credito maturato dall’avvocato a seguito della nomina da parte di un soggetto ammesso al gratuito patrocinio ha, infatti, natura individuale.

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