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4 Novembre 2022
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Art Bonus: no in favore di Fondazione di natura privata.

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo all’applicazione del credito d’imposta denominato “Art Bonus”, in particolare con riferimento ad erogazioni liberali finalizzate alla realizzazione di una struttura dedicata agli spettacoli dal vivo.

A presentare istanza di interpello è stata una Fondazione senza scopo di lucro iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. La Fondazione ha rappresentato di essere stata costituita nel 2018 con lo scopo di promuovere la diffusione della cultura e dello spettacolo dal vivo, la formazione in ambito musicale e, in senso più ampio, artistico, la ricerca nell’ambito dei linguaggi contemporanei e delle nuove tecnologie digitali.

La Fondazione istante ha acquistato una cava dismessa, priva di fabbricati sovrastanti, allo scopo di creare in questo spazio un teatro per gli spettacoli dal vivo.

Le erogazioni liberali finalizzate alla realizzazione di tale struttura dedicata agli spettacoli dal vivo possono essere ammesse all’Art Bonus?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 526 del 26 ottobre 2022, ha ricordato che l’Art Bonus è un credito d’imposta riconosciuto nella misura del 65 % delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di redditi d’impresa per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi di cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Tale credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche ed agli enti non commerciali nei limiti del 15 % del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di redditi d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. E’ ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici sono destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Per risolvere la questione descritta nell’istanza di interpello, è stato richiesto il parere del Ministero della Cultura competente in materia. In tale parere, è stato evidenziato che, in caso di realizzazione di nuove strutture destinate agli spettacoli dal vivo, il riconoscimento del credito d’imposta in questione è subordinato alla sussistenza cumulativa di tre presupposti:

  • la natura pubblica dell’ente destinatario dell’erogazione liberale,
  • l’assenza di scopo di lucro,
  • lo svolgimento esclusivo da parte dell’ente pubblico di attività dello spettacolo.

Con riferimento al caso specifico, manca il presupposto della veste pubblicistica dell’ente destinatario delle erogazioni liberali. L’istante, infatti, è una Fondazione privata costituita nella forma di ente del terzo settore.

La conclusione è, pertanto, che non possono essere ammesse all’Art Bonus le erogazioni destinate al finanziamento dei lavori di realizzazione del teatro nella cava dismessa acquistata dalla Fondazione di diritto privato istante.

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