L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 135 del 6 novembre 2017, ha istituito i codici tributo da utilizzare per effettuare il versamento, tramite modello F24 Accise, di alcune sanzioni amministrative pecuniarie previste nell’ambito delle attività del gioco e della vendita di tabacchi.
Si tratta, in particolare, dei seguenti codici tributo:
- il codice “5463” per il versamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di violazione dell’obbligo di riduzione degli apparecchi da divertimento (articolo 6-bis, comma 3, del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017);
- il codice “5464” per il versamento della sanzione amministrativa pecuniaria riguardante le violazioni in tema di offerta di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina (articolo 1, comma 50-ter, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006);
- il codice “5465” per il versamento della sanzione amministrativa pecuniaria riguardante le violazioni in tema di offerta di tabacchi lavorati (articolo 1, comma 50-ter, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006).
I codici tributo in questione devono essere inseriti nella sezione “Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” del modello F24 Accise, in corrispondenza degli “importi a debito versati”. Inoltre, devono essere indicati:
- nel campo “ente”, la lettera “M”;
- nel campo “codice identificativo”, il codice concessione;
- nel campo “rateazione”, il numero della rata, indicando, nella prima parte, il numero della rata in pagamento e, nella seconda parte, il numero complessivo delle rate;
- nel campo “mese”, il mese nel quale è commessa la violazione;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno nel quale è commessa la violazione;
- nel campo “codice atto”, il codice dell’atto oggetto di definizione.
Devono, invece, rimanere vuoti il campo “sigla provincia” ed il campo “codice ufficio”.