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21 Ottobre 2016

Carta elettronica per i diciottenni che accedono alla cultura: ecco le regole di attuazione

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E’ stato emanato il Regolamento con il quale sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica prevista dalla Legge di Stabilità per il 2016 per i giovani che hanno compiuto o compiono 18 anni nel 2016. Tale Regolamento è contenuto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 187 del 15 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2016 e che entrerà in vigore il 1° novembre 2016.

Ricordiamo che la Carta elettronica ha un valore nominale di 500 Euro. In particolare, la Carta sarà realizzata in forma di applicazione informatica, utilizzabile tramite accesso ad Internet. Affinché possa avere applicazione, è necessario che venga effettuata la registrazione sia da parte dei beneficiari della Carta, sia da parte delle strutture e degli esercizi commerciali presso i quali può essere utilizzata la Carta.

Per quanto riguarda i beneficiari della Carta elettronica, come anticipato, l’articolo 3 del Decreto prevede che la Carta sia concessa ai residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nell’anno 2016.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sarà l’Amministrazione responsabile dell’attuazione del Decreto e, quindi, della realizzazione della Carta elettronica.

I soggetti beneficiari della Carta elettronica devono registrarsi sulla piattaforma informatica dedicata. Possono farlo fino al 31 gennaio 2017.

La Carta da 500 Euro potrà essere utilizzata per l’acquisto di:

  • biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
  • libri;
  • titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali.  

La Carta e’ utilizzabile entro e non oltre il 31 dicembre 2017. In particolare, la Carta elettronica è utilizzabile attraverso dei buoni di spesa. Ciascun buono di spesa è individuale e nominativo e può essere speso esclusivamente dal beneficiario registrato. Secondo quanto precisato all’articolo 6 del Decreto, l’accettazione del buono di spesa da parte dei soggetti accreditati determina la riduzione, pari all’importo del buono di spesa medesimo, del credito disponibile in capo al beneficiario. I buoni di spesa generati, ma non spesi, non determinano, invece, una variazione dell’importo disponibile per il beneficiario.

Per quanto riguarda coloro che intendono offrire i servizi ai beneficiari della Carta elettronica, all’articolo 7 del Decreto è previsto che le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti ed i luoghi della cultura ed i parchi naturali, le altre strutture dove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali e’ possibile utilizzare la Carta elettronica possono essere inseriti, a cura del Ministero, in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata. Per l’inserimento in tale elenco è necessario che i soggetti suddetti si registrino, entro e non oltre il 30 giugno 2017, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione avviene tramite l’utilizzo delle credenziali fornite dall’Agenzia delle Entrate. Per la registrazione occorre indicare:

  • la partita I.V.A.;
  • il codice ATECO dell’attività prevalentemente svolta;
  • la denominazione ed i luoghi dove viene svolta l’attività;
  • la tipologia di beni e servizi;
  • la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti dalla normativa in materia.

La registrazione implica l’obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa.

A seguito dell’accettazione del buono di spesa per l’acquisto è riconosciuto un credito di pari importo al soggetto, registrato e inserito nell’elenco predisposto dal Ministero, che ha ricevuto il buono di spesa. Il credito e’ registrato nell’apposita area disponibile sulla piattaforma dedicata. In seguito ad emissione di fattura elettronica, il soggetto otterrà l’accredito di un importo pari a quello del credito maturato.


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