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Saggi
16 Gennaio 2016

Modello 730 precompilato. I dati reddituali si integrano delle spese mediche

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Il programma di predisposizione del modello 730 precompilato sta procedendo a grandi passi; l’obiettivo è quello di evitare ad un numero considerevole di contribuenti di dover ricorrere ai Caf o ai professionisti abilitati per dichiarare i propri redditi e per vedere riconosciuti i propri crediti di imposta.

La fase sperimentale attuata nel 2015 per l’anno di imposta 2014 ha portato ad un notevole numero di contribuenti che hanno utilizzato questo sistema “agevolato” per  predisporre ed inviare la propria dichiarazione dei redditi.

Ecco quindi che i dati già presenti nel Modello 730 precompilato anno 2015 per i redditi del 2014 si vedranno per l’anno di imposta 2015 integrati anche dei dati delle spese mediche sostenute dal contribuente per se o per i propri familiari a carico.

Ricordiamo nella fattispecie che le spese mediche, ticket, acquisto di dispositivi medici con marcatura CE, spese per prestazioni veterinarie, ecc… sono elementi che contribuiscono, al netto della franchigia di € 129,11 per la determinazione delle detrazioni di imposta nella misura del 19%, così come risultante dal quadro RP della Dichiarazione dei Redditi modello Unico o dal Quadro E sezione I della Dichiarazione dei Redditi modello 730, sia con riferimento al contribuente sia con riferimento alle spese sostenute per conto dei propri familiari a carico (coniuge, figli o altri familiari che hanno conseguito un reddito inferiore a € 2.840,51 annuo).

Per far si che questo avvenga deve necessariamente trovare attuazione il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 103408/2015 del 31.07.2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 185 del 11.08.2015 che prevede le “Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata”.

L’obiettivo a regime, ricordiamo che questa prossima scadenza del 31.01.2016 rappresenta il primo invio, è quello di consentire al Sistema Tessera Sanitaria (S.T.S.) di mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 01.03 di ciascun anno, i dati definitivi relativi a:

– spese sanitarie sostenute;

– rimborsi per prestazioni non erogate o erogate solo parzialmente.

Affinchè tutto questo possa realizzarsi ecco la prima scadenza dell’anno; entro il 31.01.2016 infatti, i soggetti sotto indicati dovranno comunicare i dati e le fatture delle prestazioni rese a favore dei propri pazienti nel corso del 2015.

 

Soggetti obbligati:

Come abbiamo accennato prima non tutti i soggetti, enti o professionisti operanti nell’ambito sanitario sono stati, per ora, individuati come soggetti obbligati all’invio dei dati al S.T.S..

Secondo quanto previsto dal D.M. del 31.07.2015 infatti sono soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle prestazioni rese ai propri pazienti nel corso del 2015:

– le Asl;

– aziende ospedaliere;

– istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

– policlinici universitari;

– farmacie pubbliche e private;

– presidi di specialistica ambulatoriale;

– strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;

– altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;

– iscritti all’Albo dei medici chirurgici e degli odontoiatri.

 

Modalità di comunicazione:

L’invio dei dati dovrà avvenire con modalità telematica; potrà essere effettuata personalmente dal contribuente (medico o struttura sanitaria) attraverso le proprie credenziali di accesso all’area riservata prevista sul sito della S.T.S..

In alternativa, il soggetto obbligato, potrà delegare un soggetto terzo (commercialista, associazione di categoria o altro professionista abilitato in possesso di abilitazione in qualità di Intermediario Entratel) all’invio dei dati per proprio conto, pur rimanendone comunque sempre responsabile.

La delega dovrà essere formalizzata dal soggetto obbligato accedendo alla propria area riservata di Sistema Tessera Sanitaria.

Ogni trasmissione, diretta da parte del soggetto obbligato o a mezzo Intermediario, al Sistema Tessera Sanitaria produrrà l’emissione di un numero di protocollo che varrà quale attestazione comprovante l’invio effettuato.

 

Prestazioni sanitarie da comunicare:

Le prestazioni sanitarie e spese mediche da comunicare al Sistema Tessera Sanitaria sono identificate nelle seguenti categorie:

– spese per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

– ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del SSN;

– spese relative all’acquisto di farmaci anche omeopatici;

– dispositivi medici con marcatura CE, spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;

– servizi sanitari erogati dalle farmacie: ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per la glicemia, colosterolo e trigliceridi o misurazione della pressione del sangue;

– farmaci per usi veterinario;

– visite mediche generiche e specialistiche;

– prestazioni diagnostiche e strumentali;

– prestazioni chirurgiche;

– interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri;

– ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza;

– cure termali;

– spese agevolabili per l’acquisto di protesi;

– certificazioni mediche;

– altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti.

 

I dati che devono essere contenuti sulle comunicazioni sono:

– codice fiscale del contribuente o del familiare a carico a cui si riferisce la spesa o il rimborso;

– dati anagrafici del soggetto che ha emesso lo scontrino fiscale, la ricevuta fiscale o la fattura (cognome e nome, denominazione sociale, codice fiscale e partita iva);

– data di rilascio dei documenti di spesa;

– tipologia di spesa (prestazione sostenuta), quali ad esempio ticket, farmaci, acquisto o affitto di dispositivi medici, servizi sanitari erogati dalle farmacie, farmaci per uso sanitario, visite mediche generiche e specialistiche, prestazioni chiurgiche, ricoveri ospedalieri, ecc….

– importo della spesa.

 

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate:

A seguito di un articolo pubblicato nei giorni scorsi su un noto quotidiano di informazione fiscale dal quale si poteva intendere che fosse stata concessa una proroga rispetto all’originale scadenza del 31.01.2016 per la trasmissione dei dati al S.T.S., l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la pubblicazione sul proprio sito del Comunicato del 05.01.2016 puntualizzando le prossime e definitive scadenze:

  • entro il 31.01.2016 le strutture sanitarie e i medici devono comunicare al S.T.S. i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel corso del 2015 per prestazioni non erogate o parzialmente non erogate. Questo primo invio riguarderà scontrini e fatture, comprensivi dell’indicazione dei codici fiscali del cliente, rilasciati dai soggetti obbligati alla comunicazione, nel corso del 2015;
  • entro il 28.02.2016 (29.02 essendo il 28.02 di domenica) gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziali e i fondi integrativi del S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale) devono inviare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate nel corso del 2015 per effetto di contributi versati dai contribuenti.

 

Verifica delle spese mediche comunicate all’Agenzia delle Entrate dal Sistema Tessera Sanitaria:

Così come avvenuto già per il 730 precompilato relativo ai redditi dell’anno di imposta 2014, il contribuente può verificare attraverso l’accesso al proprio Cassetto Fiscale, l’importo delle spese sanitarie indicate tenendo conto che per le spese sanitarie relative ai soggetti fiscalmente a carico saranno indicate in relazione alla percentuale di carico fiscale indicata nel frontespizio.

Tale consultazione delle spese indicate nel 730 precompilato potrà essere effettuata fino al 15.04.2016.

 

Opposizione del contribuente all’uso dei dati relativi alle spese mediche:

Il contribuente, al fine per esempio di garantire la privacy rispetto a dati sensibili, può opporsi all’utilizzo dei dati relativi alle spese mediche sostenute per se o per i propri familiari a carico al fine della compilazione del 730 precompilato.

Tale opposizione dovrà essere formalmente comunicata dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, attraverso i seguenti canali:

  • e-mail all’indirizzo di posta elettronica da pubblicarsi sul sito dell’Agenzia delle Entraate;
  • telefonicamente al n. 848 800 444 (da telefono fisso), 06 9666907 (da telefono cellulare), + 39 06 96668933 (dall’estero);
  • compilando e consegnando formalmente il modulo di opposizione presso uno degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate.

 

Sanzioni per inadempimenti:

Ai sensi dell’art. 23 del Dlgs.vo n. 158/2015 del 24.09.2015 “Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della Legge 11.03.2014 n. 23” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 233 del 07.10.2015 Supplemento Ordinario n. 55, entrato in vigore il 22.10.2015, in caso di omessa trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria nei termini previsti sarà applicabile una sanzione di € 100,00 per ogni comunicazione non trasmessa con un massimale di € 50.000,00.

E’ comunque bene precisare che la Legge di Stabilità 2016, Legge n. 208 del 28.12.2015 “Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 30.12.2015 Supplemento Ordinario n. 70, entrata in vigore il 01.01.2016, ha introdotto il concetto di “lieve ritardo” e di “errore che non determina indebita fruizione di detrazioni o di deduzioni della dichiarazione precompilata”; in entrambi i suddetti casi non si applicheranno le sanzioni.

Ancora, sempre in termini di sanzione, se la comunicazione è trasmetta in ritardo, ma entro 60 giorni dalla scadenza del termine naturale, la sanzione è ridotta di un terzo con un massimo di € 20.000,00.

La comunicazione già inviata potrà, nel termine di 5 giorni giorni successivi alla scadenza, essere rettificata (corretta nei dati trasmessi) attraverso un nuovo invio.

 

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