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Saggi
29 Gennaio 2016

Comunicazione spese mediche a S.T.S. – partenza in salita tra proroghe ed esclusioni

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Come spesso accede, le novità che riguardano adempimenti burocratici sono portatrici di difficoltà tecniche, applicative ed interpretative.

Ecco quindi che l’obbligo di comunicare le spese medice sostenute dal contribuente per se o per i propri familiari a carico nonché gli eventuali rimborsi fissato in scadenza per il prossimo 31.01.2016, dopo le isistenti richieste degli soggetti obbligati nonché degli operatori delegati, ha visto uno slittamento, seppure minimo, al 09.02.2016.

Non è stato possibile concedere un termine maggiore in quanto le varie scadenze, aventi l’obiettivo di integrare i dati presenti nel 730 precompilato, sono concatenate e non potranno andare oltre il 15.04.2016, termine a decorrere dal quale i contribuenti potranno prelevare dal proprio cassetto fiscale la propria dichiarazione dei redditi.

La proroga, ritenuta comunque insufficiente a dipanare le difficoltà applicative, tecniche e interpretative, anticipata dal Comunicato Stampa dell’Agenzia delle Entrate del 21.01.2016, è contenuta nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 14464 del 26.01.2016 in accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, riportante “Modifiche al provvedimento del 31 luglio 2015 in materia di modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata”.

Per ragioni di carattere di urgenza il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sarà pubblicato sul sito istituzionale evitando così la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1 comma 361 della Legge 24.12.2007 n. 244.

La proroga del termine per l’invio delle spese mediche e dei rimborsi porta con se automaticamente anche lo slittamento del termine entro il quale il contribuente potrà esercitare il diritto ad esprimere l’opposizione alla trasmissione dei dati delle spese sostenute e dei rimborsi ricevuti con riferimento all’anno di imposta 2015.

Il contribuente quindi che intende comunicare la propria opposizione alla trassmissione delle spese sanitare sostenute nell’anno 2015 ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata, avrà tempo dal 10 febbraio (giorno successivo alla scadenza dell’invio dei dati al S.T.S.) al 09.03.2016.

Come abbiamo avuto modo di accennare nel nostro articolo del 16.01.2016 il contribuente potrà manifestare la propria opposizione alla trasmissione dei dati delle spese mediche e degli eventuali rimborsi che lo riguardano, con le modalità a lui più comode: (posta elettronica, telefono, consegna presso un qualsiasi Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

I nuovi termini, alla luce anche delle proroga dei termini previsti, per l’espressione dell’opposizione all’utilizzo dei dati sanitari per la dichiarazione dei redditi precompilata, sono i seguenti:

  • fino al 31.01.2016, direttamente all’Agenzia delle Entrate attraverso la compilazione di un apposito modulo, disponibile sul sito istituzionale, indicando la tipologia o le tipologie delle spese da escludere oltre ai propri dati anagrafici, numero della tessera sanitaria e relativa scadenza; allegato al modulo il proprio documento di identità. Questo metodo prende il nome di “opposizione aggregata” in quanto si selezionano le spese per tipologia omogenea ricomprendendo tutte quelle appartenenti alla stessa tipologia. L’opposizione aggregata per singole categorie di spese è consentita eccezionalmente solo per l’anno di imposta 2015. A regime, quindi a partire dall’anno di imposta 2016, l’opposizione dovrà essere effettuata per singole voci di spesa dal 01 febbraio al 28 febbraio di ogni anno;

  • dal 10 febbraio al 09 marzo 2016, attraverso il canale dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite smart card TS-CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o attraverso le ceredenziali Fisco Online. Questo metodo prevede la possibilità di selezionare le singole spese che non si vuole comunicare ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata. L’opposizioine all’utilizzo dei dati relativi alle spese selezionate comporta la cancellazione delle stesse e l’automatica esclusione anche dei relativi rimborsi.

La presente scaletta per la comunicazione dell’opposizione alla trasmissione delle spese sanitarie e dei relativi rimborsi determinerà la possibilità per il Sistema Tessera Sanitaria di mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i relativi dati per i quali non è stata esercitata l’opposizione da parte degli assistiti a partire dal 10 marzo 2016.

Il rispetto di tale termine consentirà alle varie proroghe concesse di non avere impatto ostativo sull’aggiornamento dei dati e quindi sulla predisposizione del modello 730 precompilato da mettere a disposizione dei contribuenti sul Cassetto Fiscale.

Si ricorda comunque che le spese per le quali è stata comunicata l’opposizione alla comunicazione potranno comunque essere inserite, ricorrendone i presupposti per l’applicazione della detrazione, in un secondo momento, ovvero nella fase di modifica o integrazione del modello 730 precompilato o di predisposizione del Modello Unico.

Ricordiamo inoltre che l’avvio sperimentale della comunicazione dei dati delle spese sanitarie prevede anche alcune esenzioni.

Nel primo anno di introduzione dell’adempimento infatti non troveranno, tra l’altro, spazio gli acquisti di medicinali da banco, senza prescrizione, effettuati presso le farmacie o parafarmacie.

Questa tipologia di spesa dovrà quindi essere inserita dal contribuente in occasione della verifica del 730 precompilato scaricato dal Cassetto Fiscale apportando quindi le opportune modifiche e integrazioni dell’importo delle spese sanitarie.

 

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