NULL
Principi Contabili
Scritto da:
1 Gennaio 1970

IFRS 3 Aggregazioni aziendali – Disposizioni transitorie e data di entrata in vigore

Scarica il pdf

Applicazione retroattiva limitata

85. A un’entità è consentito applicare le disposizioni del presente IFRS all’avviamento esistente precedentemente alle date di entrata in vigore di cui ai paragrafi 78­84, o acquisito successivamente, e alle aggregazioni aziendali realizzate prece­dentemente a tali date, a condizione che:

(a) le valutazioni e altre informazioni necessarie per l’applicazione dell’IFRS alle pregresse aggregazioni aziendali fossero ottenute all’atto della contabiliz­zazione iniziale di tali aggregazioni; e che

(b) l’entità applichi inoltre lo IAS 36 (rivisto nella sostanza nel 2004) e lo IAS 38 (rivisto nella sostanza nel 2004) prospetticamente a partire da quella stes­sa data, nonché le valutazioni e altre informazioni necessarie per l’applicazione di tali Principi, a partire da quella data, siano state precedentemente ot­tenute dall’entità, in modo che non sia necessario determinare stime che si sarebbero dovute utilizzare in una data precedente.

Torna all’Indice dello IFRS 3 Aggregazioni aziendali

Torna all’Indice dei Principi contabili internazionali

Articoli correlati
19 Giugno 2026
Case occupate e canoni di locazione non percepiti: come indicare il credito d’imposta

Inquilino moroso, occupazione abusiva e recupero delle imposte versate sui canoni non...

19 Giugno 2026
Bonus carburante pesca 2026: definite le regole per accedere al credito d’imposta

È ufficialmente operativo il bonus carburante destinato alle imprese del settore della...

19 Giugno 2026
Da studio associato a STP: il costo fiscale delle partecipazioni non cambia

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 123 del 15 giugno 2026, ha chiarito un...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto