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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 41 Agricoltura – Contributi pubblici

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34 Un contributo pubblico non vincolato connesso a un’attività biologica valutata al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita deve essere rilevato nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio quando, e solo quando, il contributo pubblico diviene esigibile.

35 Se un contributo pubblico connesso a una attività biologica valutata al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita è vincolato, inclusi i casi in cui il contributo pubblico prevede che l’entità non si possa impegnare in specifiche attività agricole, l’entità deve rilevare il contributo pubblico nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio quando, e solo quando, le condizioni necessarie per usufruire del contributo pubblico sono soddisfatte.

36 I termini e le condizioni dei contributi pubblici possono variare. Per esempio, un contributo può richiedere all’entità di coltivare in un luogo particolare per cinque anni e di restituire il contributo per intero se ha coltivato per meno di cinque anni. In tale circostanza, il contributo pubblico non è rilevato nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio sino a che non sono passati i cinque anni. Tuttavia, se i termini del contributo consentono che parte del medesimo sia trattenuto al passare del tempo, l’entità rileva tale parte nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio secondo un criterio temporale.

37 Se un contributo pubblico fa riferimento a un’attività biologica valutata al costo al netto di qualsiasi ammortamento accumulato e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata (cfr. paragrafo 30), si applica lo IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica.

38 Il presente Principio richiede un trattamento diverso dallo IAS 20, se un contributo pubblico fa riferimento a un’attività biologica valutata al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita oppure se un contributo pubblico richiede che l’entità non si impegni in una determinata attività agricola. Lo IAS 20 si applica solo a un contributo pubblico connesso a un’attività biologica valutata al costo al netto di qualsiasi ammortamento accumulato e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata.

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