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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 33 Utile per azione – Ambito di applicazione

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Il presente Principio si applica a:

a) il bilancio separato o individuale di un’entità:

i) le cui azioni ordinarie o potenziali azioni ordinarie sono negoziate in un mercato pubblico (una Borsa valori nazionale o estera ovvero un mercato over-the-counter, compresi i mercati locali e regionali); o
ii) che deposita il proprio bilancio, o che ne ha in corso il deposito, presso una Commissione per la Borsa valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere azioni ordinarie in un mercato pubblico; e

b) il bilancio consolidato di un gruppo avente una capogruppo:

i) le cui azioni ordinarie o potenziali azioni ordinarie sono negoziate in un mercato pubblico (una Borsa Valori nazionale o estera ovvero un mercato over-the-counter, compresi i mercati locali e regionali); o
ii) che deposita il proprio bilancio, o che ne ha in corso il deposito, presso una Commissione per la Borsa valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere azioni ordinarie in un mercato pubblico.

3 L’entità che fornisce informativa sull’utile per azione deve calcolare e fornire informativa sull’utile per azione secondo quanto previsto dal presente Principio.

4 Quando un’entità presenta sia il bilancio consolidato sia il bilancio separato redatti secondo quanto previsto dallo IAS 10 Bilancio consolidato e dallo IAS 27 Bilancio separato, rispettivamente, l’informativa richiesta dal presente Principio deve essere presentata soltanto con riferimento ai dati consolidati. Un’entità che scelga di fornire l’informativa sull’utile per azione in base al bilancio separato deve presentarla esclusivamente nel prospetto di conto economico complessivo. L’entità non deve presentare tale informativa sull’utile per azione nel bilancio consolidato.

4ASe un’entità presenta le voci dell’utile (perdita) d’esercizio in un prospetto distinto come descritto nel paragrafo 10A dello IAS 1 Presentazione del bilancio (modificato nel 2011), essa presenta l’utile per azione solo in tale prospetto distinto.

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