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Normativa Fiscale
Scritto da: Misterfisco
4 Gennaio 1970

Codice civile Libro quinto Del Lavoro R D 16 3 1942 n 262

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Norma: R. D. 16/3/1942 n. 262 Codice civile – Libro quinto – Del Lavoro

Sezione: Titolo XI – Disposizioni penali in materia di società e di consorzio (Artt.2521 – 2642)

Specifica:

Art.  2621 False comunicazioni sociali.

In vigore dal 14/06/2015

Modificato da: Legge del 27/05/2015 n. 69 Articolo 9

Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se’ o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e’ imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa’ o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsita’ o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa’ per conto di terzi.

 

Articolo 2621 bis Fatti di lieve entita’.

In vigore dal 14/06/2015

Modificato da: Legge del 27/05/2015 n. 69 Articolo 10

Salvo che costituiscano piu’ grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entita’, tenuto conto della natura e delle dimensioni della societa’ e delle modalita’ o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano piu’ grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano societa’ che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto e’ procedibile a querela della societa’, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

 

Art.  2622 False comunicazioni sociali in danno della societa’, dei soci o dei creditori.
In vigore dal 14/06/2015

Modificato da: Legge del 27/05/2015 n. 69 Articolo 11

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa’ emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se’ o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e’ imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa’ o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle societa’ indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le societa’ emittenti strumenti finanziari per i quali e’ stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;

2) le societa’ emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le societa’ che controllano societa’ emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;

4) le societa’ che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsita’ o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa’ per conto di terzi

 

Art.  2623 Falso in prospetto.
Testo: soppresso dal 12/01/2006

Chiunque, allo scopo di conseguire per se’ o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione
all’investimento o dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsita’ e l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari e’ punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l’arresto fino ad un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena e’ dalla reclusione da uno a tre anni. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 1, decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61. V. anche l’Art. 5 D.L.G. n. 61 del 2002.

 

Art.  2624 Falsita’ nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societa’ di revisione.

In vigore dal 19/04/1942 al 07/04/2010

Soppresso dal 07/04/2010 da: Decreto legislativo del 27/01/2010 n. 39 Articolo 37

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per se’ o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsita’ e l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa’, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l’arresto fino a un anno.
Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena e’ della reclusione da uno a quattro anni. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’art. 1, decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61. V. anche l’art. 5 D.L.G. n. 61 del 2002.

 

Art.  2625 Impedito controllo.

In vigore dal 07/04/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 27/01/2010 n. 39 Articolo 37

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attivita’ di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena e’ raddoppiata se si tratta di societa’ con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

 

Art.  2626 Indebita restituzione dei conferimenti.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 1, decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61. V. anche l’Art. 5 D.L.G. n. 61 del 2002.

 

Art.  2627 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Salvo che il fatto non costituisca piu’ grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 1, decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61. V. anche l’Art. 5 D.L.G. n. 61 del 2002.

 

Art.  2628 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della societa’ controllante.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrita’ del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla societa’ controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale e’ stata posta in essere la condotta, il reato e’ estinto. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 1, decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61. V. anche l’Art. 5 D.L.G. n. 61 del 2002.

 

Art.  2629 Operazioni in pregiudizio dei creditori.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra societa’ o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 1, decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61. V. anche l’Art. 5 D.L.G. n. 61 del 2002.

 

Art.  2629 – bis Omessa comunicazione del conflitto d’interessi.
Testo: in vigore dal 25/01/2007

L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una societa’ con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma, e’ punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla societa’ o a terzi.

 

Art.  2630 Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi

In vigore dal 15/11/2011

Modificato da: Legge del 11/11/2011 n. 180 Articolo 9

Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una societa’ o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria e’ ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria e’ aumentata di un terzo.

 

Art.  2630 – bis Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della societa’ controllante.
Testo: in vigore dal 05/03/1986

(Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che violano le disposizioni di cui agli articoli 2357-quater, primo comma, e 2359-quinquies,primo comma.) (1)

(1) Articolo aggiunto dall’Art. 34, D.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30, poi cosi’ sostituito dall’Art. 8, D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 315 e successivamente abrogato dall’Art. 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

 

Art.  2631 Omessa convocazione dell’assemblea.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorche’ siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell’assemblea dei soci.
La sanzione amministrativa pecuniaria e’ aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 1, decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61. V. anche l’Art. 5 D.L.G. n. 61 del 2002.

 

Art.  2632 Formazione fittizia del capitale.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della societa’ nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 111-quinquies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, aggiunto dall’Art. 9, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

 

Art.  2633 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 1, decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61. V. anche l’Art. 5 D.L.G. n. 61 del 2002.

 

Art.  2634 Infedelta’ patrimoniale.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della societa’, al fine di procurare a se’ o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla societa’ un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica se il fatto e’ commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla societa’ per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.

In ogni caso non e’ ingiusto il profitto della societa’ collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo.

Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 1, decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61. V. anche l’Art. 5 D.L.G. n. 61 del 2002.

 

Art.  2635 Infedelta’ a seguito di dazione o promessa di utilita’

In vigore dal 31/01/2019

Modificato da: Legge del 09/01/2019 n. 3 Articolo 1

Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di societa’ o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se’ o per altri, denaro o altra utilita’ non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta’, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e’ commesso da chi nell’ambito organizzativo della societa’ o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto e’ commesso da chi e’ sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o da’ denaro o altra utilita’ non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, e’ punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di societa’ con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Abrogato da: art. 1, L. 3 09/01/2019 [Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.]

Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non puo’ essere inferiore al valore delle utilita’ date, promesse o offerte.

 

Articolo 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati.

In vigore dal 31/01/2019

Modificato da: Legge del 09/01/2019 n. 3 Articolo 1

Chiunque offre o promette denaro o altra utilita’ non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societa’ o enti privati, nonche’ a chi svolge in essi un’attivita’ lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinche’ compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedelta’, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societa’ o enti privati, nonche’ a chi svolge in essi attivita’ lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se’ o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilita’, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta’, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Abrogato da: art. 1, L. 3 09/01/2019 [Si procede a querela della persona offesa.]

 

Art.  2636 Illecita influenza sull’assemblea.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a se’ o ad altri un ingiusto profitto, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 1, decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61. V. anche l’Art. 5 D.L.G. n. 61 del 2002.

 

Art.  2637 Aggiotaggio.
Testo: in vigore dal 12/05/2005

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non e’ stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilita’ patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e’ punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

 

Art.  2638 Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorita’ pubbliche di vigilanza.

In vigore dal 16/11/2015

Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 180 Articolo 101

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa’ o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorita’ pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorita’ previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorche’ oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilita’ e’ estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa’ per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa’, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorita’ pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorita’, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena e’ raddoppiata se si tratta di societa’ con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorita’ e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorita’ e alle funzioni di vigilanza.

 

Art.  2639 Estensione delle qualifiche soggettive.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile e’ equiparato sia chi e’ tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall’autorita’ giudiziaria o dall’autorita’ pubblica di vigilanza di amministrare la societa’ o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 1, decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61. V. anche l’Art. 5 D.L.G. n. 61 del 2002.

 

Art.  2640 Circostanza attenuante.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Se i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato un’offesa di particolare tenuita’ la pena e’ diminuita. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 1, decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61. V. anche l’Art. 5 D.L.G. n. 61 del 2002.

 

Art.  2641 Confisca.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo e’ ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

Quando non e’ possibile l’individuazione o l’apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell’articolo 240 del codice penale. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 1, decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61. V. anche l’Art. 5 D.L.G. n. 61 del 2002.

 

Art.  2642 Comunicazione della sentenza di condanna.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

(Ogni sentenza penale pronunziata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e commissari di qualsiasi impresa per i delitti commessi nell’esercizio od a causa del loro ufficio e’ comunicata, a cura del cancelliere dell’autorita’ giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, all’organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti nell’albo professionale al quale essi appartengono.) (1)

(1) L’intero titolo XI, comprendente gli articoli da 2621 a 2642, e’ stato sostituito dall’Art. 1, decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61. Il presente articolo non e’ stato riproposto nella nuova formulazione del suddetto titolo.

Sommario Normativa Fiscale

Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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