Con Risoluzione 20 luglio 2009, n. 187, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che le piattaforme aeree per il sollevamento e lo spostamento di merci sono considerate mezzi di trasporto e quindi le relative prestazioni di noleggio soddisfano il requisito della territorialità.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che proprio l’inquadramento di dette piattaforme come mezzo di trasporto fa ricadere la fattispecie (il noleggio) nella disciplina stabilita all’art. 7, comma 4, lettera f), D.P.R. n. 633/1972. Nella Risoluzione viene fatto riferimento alla definizione fornita dalla corte di giustizia europea la quale ha stabilito che l’espressione “mezzo di trasporto” va considerata in senso lato, in maniera da comprendere qualsiasi mezzo utilizzato per lo spostamento di cose o persone.
Fonte: www.seac.it
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