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Novità Iva
12 Gennaio 2013

Imposta sui voli dei passeggeri mediante aerotaxi: la somma versata non rientra nella base imponibile Iva.

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Nella Risoluzione n. 111 del 27 dicembre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello in merito alla corretta individuazione della base imponibile Iva relativamente alle prestazioni di trasporto aereo effettuate mediante aerotaxi.

La questione posta all’esame dell’Agenzia delle Entrate riguarda, in particolare, l’inclusione o meno nella base imponibile predetta della somma versata a titolo d’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi introdotta dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (Decreto “salva Italia”), convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

Tale imposta è a carico del passeggero, anche se versata dal vettore.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che la somma pagata dal passeggero per tale imposta non è relativa alla prestazione resa dal vettore. Pertanto, non concorre alla determinazione della base imponibile Iva delle prestazioni di trasporto dei passeggeri di aerotaxi.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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