Con Circolare 8 maggio 2009, n. 23, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al nuovo regime di esenzione ai fini IVA relativo alle prestazioni di servizi rese dal consorzio in favore di consorziati che non hanno diritto ad esercitare la detrazione, introdotto a decorrere dal 1º luglio 2008, dalla Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008).
Si riportano, in sintesi, alcuni dei principali chiarimenti contenuti nella Circolare:
- l’esenzione ai fini IVA delle prestazioni dei consorzi costituiti fra soggetti esenti è valida anche se il consorzio effettua operazioni imponibili, purché non siano prevalenti;
- le prestazioni esenti sono quelle aventi a oggetto servizi necessari per l’esercizio delle attività esenti o escluse dal campo di applicazione IVA;
- la norma è applicabile anche ai consorzi costituiti fra privati;
- i consorziati possono essere residenti anche in altri Paesi UE;
- per verificare che l’attività esente sia svolta con carattere di stabilità, il limite della detraibilità del 10% nel triennio precedente può essere determinato attraverso la media delle percentuali di detrazione spettanti al consorziato nei singoli periodi d’imposta.
Fonte: www.seac.it
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