Con Risoluzione 7 novembre 2007, n. 317, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che in caso di compravendita immobili ad uso abitativo acquistati tra il 1º gennaio 2006 ed il 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.L. n. 223/2006) è necessario procedere alla rettifica della detrazione IVA.
Già con la Circolare n. 12/2007 l’Agenzia delle Entrate aveva affermato che per gli immobili acquistati nel corso del 2006 per i quali era stata operata la detrazione IVA in base alla normativa previgente, non sono esonerati dalla rettifica.
Fonte: www.seac.it
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