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Novità Irpef - Ires
4 Novembre 2016

Trasformazione in società semplice secondo la disciplina agevolativa: ecco un caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate

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Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 101 del 3 novembre 2016 riguarda una società che svolge attività di allevamento del bestiame. La società istante era in principio una società a responsabilità limitata che è stata, successivamente, trasformata in società in accomandita semplice. Ha, poi, interrotto la propria attività produttiva, concedendo i propri beni immobili in comodato e locazione a terzi.

La società in questione vorrebbe applicare la disciplina introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2016 riguardo alla trasformazione agevolata in società semplice. La società istante ritiene, però, di non poter godere direttamente di tali disposizioni agevolative, dal momento che possiede considerevoli partecipazioni sociali. La soluzione prospettata è, quindi, quella di operare una scissione della società, attribuendo alla società beneficiaria i beni immobili e le attrezzature ed alla società scissa le partecipazioni finanziarie, i crediti ed i debiti. La sola società beneficiaria si trasformerebbe in società semplice avvalendosi della disciplina di favore.

L’istante ha richiesto conferma all’Agenzia delle Entrate riguardo alla circostanza che tali operazioni così realizzate non configurino un’ipotesi di abuso del diritto.

L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, ricordato che, affinché un’operazione possa essere considerata abusiva, l’Agenzia medesima deve identificare e provare il verificarsi congiunto di tre presupposti costitutivi:

  • la realizzazione di un vantaggio fiscale “indebito”, costituito da benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario;
  • l’assenza di “sostanza economica” dell’operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;
  • l’essenzialità del conseguimento di un “vantaggio fiscale”.

Non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi suddetti, sono giustificate da valide ragioni extra fiscali non marginali.

L’Agenzia delle Entrate ha, poi, fatto riferimento alla nuova disciplina introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2016 che prevede che le agevolazioni per le assegnazioni e le cessioni dei beni ai soci possono trovare applicazione anche alle società che, entro il 30 settembre 2016, si sono trasformate in società semplici. Più in particolare, tale trasformazione agevolata è riservata alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni che possono essere oggetto della cessione o dell’assegnazione agevolata, ossia dei beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e dei beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali nell’attività dell’impresa.

L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, riconosciuto che la società beneficiaria, frutto della scissione della società istante e titolare di tutti i beni immobiliari della società medesima, se in possesso dei requisiti suddetti, potrà applicare le regole relative alla trasformazione agevolata.

Le operazioni che la società istante intende porre in essere sono in linea con le intenzioni del legislatore e non sono in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.

Non sussiste, pertanto, alcun indebito vantaggio fiscale. Ulteriori verifiche sugli altri elementi dell’abuso del diritto non sono, quindi, necessarie.

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