In un contesto caratterizzato da una forte volatilità dei prezzi dell’energia, le perdite derivanti dalla valutazione di strumenti finanziari derivati possono risultare fiscalmente deducibili anche quando tali strumenti sono classificati come derivati speculativi e non come strumenti di copertura.
È quanto emerge dalla Risposta n. 122/2026 dell’Agenzia delle Entrate, che affronta il tema della deducibilità ai fini Ires delle componenti negative derivanti dalla valutazione al fair value di derivati aventi come sottostante commodities energetiche.
L’Amministrazione finanziaria conferma che la valutazione dell’inerenza deve essere effettuata caso per caso, ma riconosce che anche derivati definiti “speculativi” possono essere considerati coerenti con l’attività aziendale quando rappresentano una naturale estensione dell’operatività ordinaria dell’impresa.
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate
L’interpello è stato presentato da una società attiva nella produzione e commercializzazione di energia elettrica, operante attraverso una centrale produttiva e una struttura amministrativa dedicata alla gestione delle attività commerciali.
L’azienda realizza ricavi principalmente attraverso:
- vendita di energia elettrica sui mercati regolamentati;
- contratti bilaterali di fornitura;
- servizi energetici e utilities;
- attività correlate alla gestione delle commodities del settore energia.
Nel corso dell’esercizio, la società ha iniziato a negoziare strumenti finanziari derivati collegati ai prezzi dell’energia e delle materie prime energetiche, registrando a fine anno una variazione negativa del loro valore di mercato.
Da qui il dubbio fiscale: le svalutazioni dei derivati speculativi possono essere dedotte dal reddito imponibile Ires?
Cosa sono i derivati speculativi
I derivati sono contratti finanziari il cui valore dipende dall’andamento di un’attività sottostante, come:
- energia elettrica;
- gas naturale;
- petrolio;
- quote di emissione ambientale;
- altre commodities.
Dal punto di vista contabile occorre distinguere tra:
Derivati di copertura (hedging)
Sono utilizzati per proteggere l’impresa dai rischi di mercato, come variazioni improvvise dei prezzi delle materie prime o dei tassi di interesse.
Derivati non di copertura o speculativi
Non rispettano i requisiti formali previsti dai principi contabili per essere qualificati come strumenti di copertura e vengono generalmente impiegati per cogliere opportunità di mercato o ottimizzare la gestione del rischio senza una documentazione di hedge accounting.
Nel caso analizzato, i derivati erano classificati come “non di copertura” ai sensi dell’OIC 32, pur essendo strettamente collegati all’attività energetica della società.
La posizione della società contribuente
Secondo l’impresa, l’attività di trading sui derivati non rappresentava una deviazione rispetto al proprio business principale, ma costituiva una naturale evoluzione delle competenze maturate nel settore energetico.
A supporto della propria tesi, la società ha evidenziato che:
- le operazioni erano gestite da personale interno già specializzato;
- non erano stati creati comparti separati o strutture autonome;
- i derivati riguardavano gli stessi mercati energetici in cui l’azienda operava quotidianamente;
- le valutazioni erano state correttamente contabilizzate secondo i principi civilistici.
La società ha inoltre richiamato:
- l’articolo 112 del Tuir, dedicato al trattamento fiscale dei derivati;
- l’articolo 83 del Tuir, che disciplina il principio della derivazione rafforzata.
Secondo tale impostazione, le svalutazioni contabilizzate avrebbero dovuto assumere rilevanza fiscale anche ai fini Ires.

Il quadro normativo: articoli 112 e 83 del Tuir
Il principio di derivazione rafforzata
Per i soggetti che redigono il bilancio secondo le norme civilistiche o i principi contabili internazionali e che non rientrano nella categoria delle microimprese, il reddito imponibile viene determinato tenendo conto delle risultanze contabili.
Questo significa che, in linea generale, le variazioni di valore dei derivati correttamente rilevate in bilancio assumono rilevanza anche sul piano fiscale.
La disciplina fiscale dei derivati
L’articolo 112 del Tuir distingue sostanzialmente tra:
- derivati di copertura;
- derivati non di copertura.
Per questi ultimi, la normativa riconosce la rilevanza fiscale delle componenti reddituali imputate a conto economico, purché siano rispettati i principi contabili applicabili e sussista il requisito dell’inerenza.
L’inerenza resta l’elemento decisivo
L’Agenzia delle Entrate sottolinea che la deducibilità delle svalutazioni non può essere riconosciuta automaticamente.
Occorre infatti verificare se il derivato sia effettivamente collegato all’attività imprenditoriale svolta.
Secondo il documento di prassi, un elemento particolarmente rilevante è la presenza di una finalità di copertura gestionale.
In pratica, anche se un derivato non è formalmente qualificato come strumento di copertura sotto il profilo contabile, può comunque essere utilizzato per:
- gestire la volatilità dei prezzi;
- ridurre il rischio operativo;
- proteggere i margini aziendali;
- migliorare l’efficienza economica dell’attività caratteristica.
In tali circostanze il contratto mantiene la qualificazione fiscale e contabile di derivato speculativo, ma le eventuali perdite non sono automaticamente considerate estranee all’impresa.
Perché nel caso concreto le perdite sono state considerate deducibili
Analizzando la situazione descritta nell’interpello, l’Agenzia ha rilevato che l’attività sui derivati era strettamente integrata con la gestione ordinaria dell’azienda.
Le operazioni finanziarie erano infatti svolte dalla stessa funzione aziendale responsabile di:
- approvvigionamento energetico;
- produzione;
- vendita dell’energia;
- monitoraggio dei mercati;
- attività di hedging e trading.
L’obiettivo dichiarato era quello di:
ridurre l’impatto della volatilità dei prezzi e salvaguardare la redditività dell’attività produttiva.
Per questo motivo, i derivati risultavano funzionalmente collegati al business aziendale e non configuravano un’attività finanziaria autonoma o estranea all’oggetto sociale.
La conclusione dell’Agenzia delle Entrate
La risposta n. 122/2026 conclude che le componenti negative derivanti dalla valutazione al fair value di derivati non di copertura aventi ad oggetto commodities energetiche possono essere considerate inerenti all’attività d’impresa e quindi deducibili ai fini Ires.
L’Agenzia precisa tuttavia che non esiste una regola valida per tutte le situazioni. La verifica dell’inerenza richiede sempre un’analisi concreta delle circostanze specifiche e resta soggetta ai poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
Chiarimento per le imprese dei mercati energetici
La risposta dell’Agenzia delle Entrate rappresenta un importante chiarimento per le imprese operanti nei mercati energetici e, più in generale, nei settori caratterizzati da elevata volatilità dei prezzi.
Il principio affermato è particolarmente significativo: la natura speculativa di un derivato non esclude automaticamente la deducibilità delle relative svalutazioni. Ciò che conta è verificare se l’operazione sia effettivamente inserita nella strategia aziendale e funzionale alla gestione economica dell’attività svolta.
Per le aziende del settore energia, questo orientamento conferma la possibilità di riconoscere fiscalmente le perdite derivanti da strumenti finanziari che, pur non qualificandosi come coperture contabili, contribuiscono alla gestione del rischio e all’ottimizzazione dei risultati aziendali.