Cosa rientra nel “Superbonus” previsto dal Decreto “Rilancio”?
In un’istanza di interpello presentata all’Agenzia delle Entrate un contribuente ha illustrato di essere comproprietario con il coniuge di un immobile situato in un condominio, con accesso anche da un cancello indipendente. L’intenzione del contribuente istante è di avviare dei lavori per il rifacimento delle pareti esterne dell’immobile costituite in prevalenza da vetrate non rimuovibili e che non possono essere aperte.
I lavori permetterebbero di sostituire tali vetrate con una parete in muratura con conseguente isolamento termico delle superfici verticali dell’immobile e miglioramento di almeno due classi energetiche.
Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di beneficiare della detrazione del 110 % (“Superbonus”), tenendo conto che non esiste una definizione precisa di “superfici opache” e che l’agevolazione fiscale è prevista per le spese per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda.
Secondo l’istante, le pareti verticali della facciata esterna dell’immobile, attualmente costituite da vetrate, possono essere considerate “opache” e, quindi, i lavori realizzati per la sostituzione delle stesse possono rientrare nell’ambito di applicazione del “Superbonus”.
Nella Risposta n. 521 del 3 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la normativa in materia di “Superbonus”, specificando che, tra gli interventi “trainanti” finalizzati all’efficienza energetica che possono beneficiare dell’agevolazione, vi sono gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate con riferimento al caso specifico è che, dal momento che la disciplina del “Superbonus” fa riferimento esclusivamente alle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, e non anche ad altri elementi che costituiscono l’involucro edilizio, le spese sostenute per l’intervento descritto dall’istante di sostituzione della parete verticale dell’immobile costituita da vetrate con una parete isolante non rientrano tra le spese che danno diritto al “Superbonus”.