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Novità Irpef - Ires
Scritto da:
6 Ottobre 2023
3 Minuti di lettura

Scadenza delle riserve fiscali e limiti sul credito consolidato

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In data 26 settembre 2023, è stato stabilito che le entità contribuenti non sono autorizzate a trasferire i crediti derivanti dal recupero dell’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione dei loro attivi se l’importo supera i due milioni di euro. Vengono impostati i limiti sul credito consolidato.

La legge n. 388/2000, in conformità all’articolo 34, consente alle società partecipanti a un consolidato di cedere i crediti fiscali derivanti dalla rivalutazione dei loro beni alla società consolidante, al fine di utilizzarli per la compensazione “orizzontale”. Questa operazione è consentita purché si rispetti il limite stabilito dalla normativa, ossia due milioni di euro. Questa disposizione è stata ribadita nell’agosto 2023 con la risposta n. 436 dell’Agenzia delle Entrate.

Il caso specifico della società sui limiti crediti consolidati

L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato l’importanza della rivalutazione degli attivi aziendali, che consente di adeguare il valore di determinati beni in seguito al pagamento di un’imposta sostitutiva. Questa operazione genera un “saldo attivo” per l’azienda, che può essere imputato al capitale o accantonato in una riserva speciale chiamata “riserva in sospensione di imposta”.

È importante ricordare anche la risposta n. 492/2022, che chiarisce che se il saldo attivo viene distribuito ai soci o ai partecipanti attraverso una riduzione della riserva, del capitale sociale o dei fondi aziendali. Le somme distribuite, aumentate dell’imposta sostitutiva corrispondente, sono soggette a tassazione sia per la società che per i soci o i partecipanti.

Limiti credito consolidato per un importo che non superi l’imposta sul reddito delle società (Ires)

Inoltre, in base all’articolo 13, comma 5 della legge n. 342/2000, quando si distribuiscono le riserve denominate “in sospensione di imposta”. Il soggetto che ha effettuato la rivalutazione ha diritto a un credito d’imposta per l’imposta sul reddito delle persone fisiche o giuridiche, pari all’importo dell’imposta sostitutiva pagata negli anni precedenti. In pratica, la distribuzione di queste riserve comporta una tassazione delle somme distribuite, aumentate dell’imposta sostitutiva. Allo stesso tempo garantisce il recupero dell’imposta attraverso l’attribuzione di un credito, che può essere utilizzato per compensare imposte future o ceduto alla società consolidante. Seguendo le regole del consolidato nazionale, come specificato nell’articolo 7, lettera b), del Decreto Ministeriale del 1° marzo 2018.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il credito d’imposta accumulato dall’azienda, a seguito della distribuzione delle riserve “in sospensione di imposta”. Può essere ceduto alla società consolidante per un importo che non superi l’imposta sul reddito delle società (Ires) risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato. Questo credito può essere utilizzato per la compensazione orizzontale, ma non può superare il limite originariamente stabilito dall’articolo 25 del Decreto Legislativo n. 241/1997, che è stato elevato a due milioni di euro a partire dal 1° gennaio 2022.

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