Nella Circolare n. 3 del 2 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha riportato le risposte ad alcune questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Caf e da altri soggetti, in materia di imposte sui redditi e di oneri detraibili e deducibili.
Tra i chiarimenti forniti in tale sede, ad esempio, è stato espressamente escluso che le spese sostenute per le prestazioni rese da un pedagogista siano detraibili. Secondo un parere espresso dal Ministero della Salute, infatti, il pedagogista opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali e non può essere considerato una professione sanitaria.
L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che gli interventi di sostituzione della vasca da bagno con un’altra vasca con sportello apribile o con un box doccia sono qualificabili come interventi di manutenzione ordinaria e, quindi, non possono usufruire della detrazione Irpef prevista per gli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia.
Tali interventi non sono agevolabili neanche come interventi diretti all’eliminazione delle barriere architettoniche.
La sostituzione della vasca da bagno può eventualmente essere soggetta all’agevolazione se integrata o collegata ad interventi maggiori per i quali spetta la detrazione, come nel caso di rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno che preveda anche la sostituzione dei sanitari.
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito che, qualora manchi il codice fiscale dei condominio, i contribuenti, per poter beneficiare della detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni di un condominio minimo, devono inserire nelle dichiarazioni le spese di loro spettanza indicando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il relativo bonifico.
Riguardo alla deduzione del 20 % per gli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto di immobili destinati alla locazione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che si tratta degli interessi pagati nell’anno e non semplicemente degli interessi maturati.
La deduzione degli interessi passivi può essere fruita per l’intera durata del mutuo, a differenza della deduzione relativa al prezzo di acquisto degli immobili in questione che deve essere ripartita in otto quote annuali.
Ulteriori chiarimenti sono stati forniti riguardo alle pertinenze delle abitazioni principali, al credito d’imposta per le imposte pagate all’estero ed alle spese per la frequenza scolastica.