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4 Dicembre 2015

Deduzione fiscale per l’acquisto o la costruzione di immobili destinati alla locazione: pubblicato il Decreto

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2015, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’8 settembre 2015, con il quale sono state definite le modalità di attuazione delle deduzione fiscale, prevista dal Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014, per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinare alla locazione.

Nel Decreto ministeriale, è stabilito che le persone fisiche che non esercitano attività commerciale ed acquistano, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, immobili a destinazione residenziale, di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo, possono beneficiare di una deduzione dal reddito complessivo ai fini dell’Irpef pari al 20 % del prezzo di acquisto, risultante dall’atto notarile di compravendita, nel limite massimo complessivo di 300.000 Euro, comprensivo dell’Iva.

Inoltre, tali soggetti possono beneficiare di una deduzione dal reddito complessivo degli interessi passivi sui mutui contratti per l’acquisto di tali immobili, nella misura del 20 %.

Le deduzioni in questione, come precisato all’articolo 2 del Decreto ministeriale, spettano ai proprietari degli immobili, anche nel caso in cui tali immobili siano concessi in usufrutto a soggetti giuridici pubblici o privati che operano da almeno dieci anni nel settore dell’alloggio sociale.

La deduzione deve essere ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione. E’ precisato che eventuali interruzioni della locazione per motivi non imputabili al locatore, purché ciascuna interruzione sia inferiore ad un anno, non determinano la perdita della deduzione.

Inoltre, la deduzione dal reddito complessivo è prevista (articolo 3 del Decreto ministeriale) anche in riferimento alle spese, connesse a contratti di appalto, sostenute per costruire immobili a destinazione residenziale su aree edificabili che erano già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori. Tale deduzione è riconosciuta per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2017 e deve essere ripartita in otto quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione.

Riguardo ai requisiti per l’accesso alle deduzioni suddette, all’articolo 4 del Decreto ministeriale i requisiti sono così individuati:

  • l’immobile acquistato deve essere destinato, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per un periodo di almeno otto anni, che abbia carattere continuativo;
  • l’immobile deve essere a destinazione residenziale e non deve essere classificato o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • l’immobile non deve essere situato nelle zone omogenee classificate E;
  • l’immobile deve avere prestazioni energetiche classificate nelle classi A o B;
  • il canone di locazione non deve essere superiore a quello previsto per i contratti a canone concordato;
  • non devono esserci rapporti di parentela entro il primo grado tra il locatore ed il locatario;
  • deve essere stata accertata l’esecuzione di opere edilizie conformi a quelle assentite o comunicate.

Le deduzioni in questione sono riconosciute una sola volta per ogni singolo immobile. Inoltre, non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge in riferimento alle medesime spese (articolo 5 del Decreto ministeriale).

All’articolo 8 del Decreto ministeriale, viene stabilito che, qualora l’immobile locato sia trasferito, per vendita o per successione ereditaria, la deduzione fiscale spettante si trasferisce per la parte restante al nuovo soggetto proprietario, purché possieda i requisiti previsti dalla normativa per l’applicazione della deduzione.

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