Irap e commercialista che svolge attività di sindaco ed amministratore di società. Ancora una pronuncia della Corte di Cassazione in merito a tale questione. Si tratta dell’Ordinanza n. 23104 dell’11 novembre 2016.
La Suprema Corte ha ricordato i principi fondamentali in materia di Irap. Secondo tali principi, l’attività di commercialista non è soggetta ad Irap se manca l’autonoma organizzazione, che sussiste soltanto se il professionista adopera beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o ricorre in modo non occasionale al lavoro di terzi.
Inoltre, il commercialista che sia anche amministratore, revisore e sindaco di società non è soggetto ad Irap per il reddito netto di tali attività.
E’ soggetta ad imposizione unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata dell’opera individuale. Per la soggezione ad Irap non è sufficiente che il commercialista operi presso uno studio professionale. Tale presupposto, infatti, come visto, non integra di per sé il requisito dell’autonoma organizzazione.
Nel caso di specie, i compensi per le cariche sociali rivestite dal contribuente presso altre aziende incidevano per circa il 98 % delle entrate del contribuente medesimo. Si tratta di una circostanza che non è stata presa in considerazione dai Giudici di secondo grado che si sono limitati a sostenere che l’attività del contribuente non poteva essere suddivisa in due distinte professioni.
La pronuncia impugnata dal contribuente è stata, pertanto, cassata e la controversia è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale in altra composizione per un nuovo esame sulla base dei principi enunciati dalla Cassazione.