Con Risoluzione 17 settembre 2009, n. 248, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche i contribuenti che applicano i principi contabili internazionali (IAS) nella redazione del bilancio devono procedere al recupero a tassazione ai fini IRAP delle deduzioni extracontabili relative all’avviamento ai sensi dell’art. 1, comma 51, Finanziaria 2008.
Pertanto, come tutti gli altri soggetti, devono assoggettare a tassazione in sei quote costanti l’ammontare complessivo dei costi relativi all’avviamento dedotti extracontabilmente dalla base imponibile IRAP fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
La norma infatti non prevede alcuna deroga in tal senso, nonostante si tratti di soggetti che non ammortizzano civilisticamente l’avviamento e hanno la possibilità di dedurre ai fini IRAP le quote di ammortamento solo in via extracontabile.
Fonte: www.seac.it
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