Con Risoluzione 15 febbraio 2010, n. prot. 12115, la DRE Lombardia ha stabilito che qualora un fabbricato, detenuto all’estero e dato in affitto, sia assoggettato a tassazione anche all’estero, il relativo reddito imponibile è calcolato al netto delle spese deducibili.
In particolare, possono verificarsi i seguenti casi:
- nello Stato estero l’immobile non è tassabile: non deve essere dichiarato, a condizione che il contribuente non abbia percepito reddito;
- nello Stato estero gli immobili sono tassabili mediante tariffe d’estimo o criteri similari: è necessario indicare l’ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente riconosciute ed al contribuente spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero;
- il reddito derivante dalla locazione dell’immobile all’estero non è soggetto a imposta sui redditi nel Paese estero: è necessario indicare l’ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15% a titolo di deduzione forfetaria;
- il reddito è soggetto a imposta nello Stato estero: è necessario indicare l’ammontare dichiarato in questo Stato senza deduzione di spese e spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.
Fonte: www.seac.it
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