Con Sentenza 2 luglio 2008, n. 78, il Ctr di Genova si è pronunciata in merito alla soggettività all’IRAP dei lavoratori autonomi, stabilendo che gli ingegneri che lavorano in proprio, basando la propria attività professionale sulla propria persona, utilizzando mezzi (personali e materiali) esclusivamente di ausilio all’attività personale, sono esonerati dal pagamento dell’imposta.
Secondo i giudici di merito, se l’attività intellettuale svolge un ruolo predominante e manca un’autonoma organizzazione a sostegno dell’attività professionale, non ci sono i presupposti dell’imposizione. Tale requisito è dimostrato (come nel caso di specie) anche dall’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa a causa dell’assenza dello stesso professionista (chiusura per ferie).
Fonte: www.seac.it
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