Con Risoluzione 16 giugno 2006, n. 82, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che è legittima la deduzione IRAP dei costi del personale da parte delle società la cui unica attività consiste nella ricerca e nello sviluppo di progetti da cedere a imprese terze.
Secondo l’Agenzia l’art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 446/1997, non fa espresso riferimento al fatto che l’attività di ricerca debba essere utilizzata nell’ambito della stessa società.
L’Agenzia ricorda inoltre che, qualora il personale sia addetto sia alla ricerca che ad altre mansioni, la deduzione è ammessa solamente per la parte di attività riferita alla ricerca sulla base di criteri oggettivi di ripartizione.
Fonte: www.seac.it
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