Con Risoluzione 20 dicembre 2007, n. 388, l’Agenzia delle Entrate, è nuovamente intervenuta per fornire chiarimenti in merito al riconoscimento del cosiddetto “bonus aggregazioni“, in caso di conferimento di area edificabile destinata ad ampliare gli spazi produttivi di una delle società anch’esse oggetto di conferimento.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione in commento non è ammissibile per il terreno edificabile conferito nella nuova società in quanto manca del requisito della strumentalità.
L’assenza di tale requisito comporta che i maggiori valori imputabili al terreno, non possono essere riconosciuti ai fini del riconoscimento dell’agevolazione.
Fonte: www.seac.it
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