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Convenzioni
Scritto da: Misterfisco

Cina

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Titolo: Cina

Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni

Art. 13.Utili di capitale
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall’alienazione di beni immobili di cui all’articolo 6, situati nell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato contraente. 2. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato contraente.
3. Gli utili derivanti dall’alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede centrale o la sede della direzione effettiva dell’impresa.
4. Gli utili derivanti dall’alienazione di azioni del capitale azionario di una società il cui patrimonio è costituito, direttamente o indirettamente, essenzialmente da beni immobili situati in uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato contraente.
5. Gli utili derivanti dall’alienazione di azioni diverse da quelle indicate nel paragrafo 4 che costituiscono una partecipazione del 25 per cento in una società che è residente di uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato contraente.
6. Gli utili ricavati da un residente di uno Stato contraente dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi da 1 a 5 e provenienti dall’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.

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