L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito, posto tramite interpello, riguardo alla comunicazione delle fatture emesse e ricevute. La risposta è stata riportata nella Risoluzione n. 68 del 21 settembre 2018.
L’istante è un Comune che gestisce direttamente il servizio idrico ed emette, trimestralmente, le bollette – fatture per l’addebito di quanto dovuto dagli utenti per la fornitura e la depurazione dell’acqua ed il servizio di fognatura. Il dubbio riguarda l’esistenza o meno dell’obbligo di inserimento di queste fatture nella comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.
Secondo il Comune istante, non vi sarebbe l’obbligo di includere i dati di queste fatture nella comunicazione in questione, in quanto non si tratterebbe di fatture vere e proprie ed in quanto, secondo la normativa precedente al 2016, erano escluse da tale comunicazione le operazioni oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, come quelle relative ai contratti di somministrazione di energia elettrica, servizi di telefonia, servizi idrici e del gas.
L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, precisato che le bollette che vengono emesse per l’addebito dei corrispettivi relativi alla somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, si sostituiscono alle fatture e, pertanto, sono da considerarsi come delle fatture sotto ogni aspetto. Essendo le bollette assimilabili alle fatture, non si vede per quale ragione debbano essere escluse dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che la disciplina attuale in materia prevede che i soggetti Iva debbano comunicare tutti i dati delle fatture emesse e ricevute, comprese quelle emesse nei confronti di soggetti privati. Vi sono comunque alcune semplificazioni, come, ad esempio, l’esonero dalla trasmissione delle fatture in caso di fatture emesse nei confronti dei consumatori finali da parte delle Pubbliche Amministrazioni. L’Agenzia delle Entrate ha anche ricordato che la Legge di Bilancio per il 2018 ha, infine, abrogato l’obbligo di trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, introducendo l’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica.
La conclusione espressa nella Risoluzione è che le bollette – fatture per la fornitura dell’acqua ed il servizio di depurazione e di fognatura, emesse dall’istante, rientrano nell’obbligo di comunicazione delle fatture emesse e ricevute, limitatamente alle fatture emesse nei confronti di soggetti passivi Iva.