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28 Novembre 2015

Investimenti in ricerca e sviluppo: istituito il codice per l’utilizzo del credito d’imposta

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Con la Risoluzione n. 97 del 25 novembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore delle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

Nella Risoluzione, è ricordato che, con la Legge di Stabilità per il 2015, è stato sostituito integralmente l’articolo 3 del Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013. Secondo quanto stabilito nella nuova disposizione, può essere riconosciuto un credito d’imposta a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo dal 2015 al 2019.

L’importo del beneficio concesso all’impresa deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono stati effettuati gli investimenti. Il credito, inoltre, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono stati sostenuti i costi.

Il codice tributo istituito è il codice “6857“, denominato “Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145”.

Il codice tributo in questione deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza degli “importi a credito compensati” o, nei caso nei quali il contribuente debba procedere a riversare l’agevolazione ottenuta, nella colonna degli “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno nel quale sono state sostenute le spese di investimento.

Il nuovo codice tributo sarà operativo dal 1° gennaio 2016.

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