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19 Ottobre 2018

Diritto di abitazione del convivente superstite: non va in dichiarazione di successione

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E’ stata pubblicata una nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate ad un interpello. Questa volta la questione trattata è il diritto di abitazione del convivente superstite ed il relativo inserimento nella dichiarazione di successione (Risposta n. 37 del 12 ottobre 2018).

L’istante è la sorella del defunto, il quale non aveva figli e coabitava dal 2008 con la convivente in un’abitazione a lui interamente intestata. Secondo quanto precisato nell’istanza, la convivente aveva mantenuto la residenza anagrafica in un altro Comune, pur avendo, ininterrottamente dal 2008, la propria residenza effettiva presso l’abitazione del defunto.

I dubbi posti all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguardano l’esistenza o meno del diritto di abitazione in capo alla convivente del fratello, dal momento che non aveva la residenza anagrafica nella casa nella quale effettivamente si svolgeva la convivenza. Inoltre, l’istante ha richiesto se possa essere inserita nella dichiarazione di successione anche la convivente qualora fosse riconosciuto il suo diritto di abitazione. In questo caso, l’istante e gli altri eredi del de cuius otterrebbero un vantaggio fiscale, in quanto le imposte di successione sarebbero imputabili anche alla convivente superstite. Inoltre, si eviterebbe una doppia trascrizione nei pubblici registri immobiliari: una per la denuncia di successione ed una per la costituzione del diritto di abitazione.

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato la Legge n. 76 del 20 maggio 2016, che ha in parte disciplinato le convivenze, nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell’accertamento dell’esistenza di una stabile convivenza, occorre fare riferimento alla dichiarazione anagrafica.

L’Agenzia delle Entrate ha, però, anche ricordato che, secondo un’interpretazione data in tema di detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione, l’esistenza della famiglia anagrafica può risultare dai registri anagrafici, ma anche essere oggetto di autocertificazione.

Pertanto, con riferimento al caso specifico, lo status di convivente può essere riconosciuto sulla base di un’autocertificazione, sebbene la convivenza non risulti da alcun registro anagrafico e la convivente non abbia avuto la residenza anagrafica nella casa di proprietà del defunto.

Inoltre, riguardo al diritto di abitazione, l’Agenzia delle Entrate ha fatto riferimento nuovamente a quanto disposto dalla Legge n. 76 del 2016. Tale legge prevede che, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella casa stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre cinque anni. E’ riconosciuto, pertanto, il diritto di continuare ad abitare nella casa comune. Si tratta di un diritto personale di godimento che viene acquistato dal convivente di fatto in virtù del titolo giuridico individuato dall’ordinamento nella comunanza di vita.

Allo stesso tempo, nel caso specifico, la convivente non ha assunto la qualifica di legataria dell’immobile in quanto manca una disposizione testamentaria in tal senso.

Quindi, la conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che debba escludersi che il diritto di abitazione della convivente debba essere indicato nella dichiarazione di successione. Si tratta, infatti, come detto, di un diritto personale di godimento che è stato attribuito ad un soggetto che non è né erede, né legatario.

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