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29 Settembre 2017

Definizione agevolata delle controversie tributarie: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 23 del 25 settembre 2017, ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo alla nuova disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie introdotta con la Manovra Correttiva del 2017.

In particolare, le risposte riportate nella Circolare riguardano, tra le altre, le seguenti questioni:

  • la possibilità di definire controversie aventi ad oggetto atti dell’agente della riscossione, nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate non sia stata chiamata in giudizio e non sia intervenuta spontaneamente nel giudizio. La normativa in materia, infatti, prevede che siano definibili le controversie tributarie nelle quali sia parte l’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima ha confermato che non sono definibili le controversie instaurate avverso i provvedimenti dell’agente della riscossione nelle quali l’Agenzia delle Entrate non compaia come parte in senso formale. Inoltre, la materia del contendere deve riguardare la legittimità del credito che sia stato affidato, poi, all’agente della riscossione. Quindi, non è definibile una controversia nella quale il contribuente contesti un atto dell’agente della riscossione senza chiedere l’annullamento del credito, mentre possono essere oggetto della definizione agevolata le controversie sorte a seguito dell’impugnazione di una cartella di pagamento quando venga richiesto l’annullamento del credito iscritto a ruolo. In quest’ultimo caso, gli importi che assumeranno rilevanza nella definizione agevolata saranno gli importi iscritti a ruolo. Ai fini della definizione non saranno comunque dovuti gli importi di spettanza dell’agente della riscossione, come gli aggi ed i rimborsi spese.
  • la possibilità di definire le controversie che riguardano il classamento degli immobili. L’Agenzia delle Entrate ha escluso che possano essere oggetto di definizione agevolata le liti nelle quali sia contestato un atto relativo al classamento di un immobile (di valore indeterminabile e, quindi, non definibile), anche qualora esso contenga il recupero di tributi e l’irrogazione di sanzioni (come nel caso di accertamento della rendita catastale presunta). Non è, infatti, ammessa la definizione parziale di una controversia relativa ad un medesimo atto.
  • la necessità di versare i contributi previdenziali relativi ad atti oggetto di definizione agevolata. In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che i contributi previdenziali non rientrano nella giurisdizione tributaria e, quindi, per il perfezionamento della definizione agevolata, che riguarda esclusivamente le controversie tributarie, non è richiesto il pagamento dei contributi previdenziali.
  • gli effetti della definizione agevolata nel caso in cui abbia ad oggetto uno solo di due giudizi riuniti. In particolare, si tratta del caso in cui siano stati riuniti il giudizio relativo al provvedimento di irrogazione della sanzione per la mancata emissione di scontrini ed il giudizio relativo al provvedimento di sospensione dell’esercizio dell’attività (quale sanzione accessoria). L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, se la parte richiede la definizione per il provvedimento di irrogazione della sanzione per la mancata emissione degli scontrini, vi sarà un’estinzione parziale del giudizio, che proseguirà per la parte non definibile, in quanto di valore indeterminabile, relativa all’irrogazione della sanzione accessoria della sospensione dell’esercizio dell’attività.
  • la legittimazione a presentare la domanda di definizione in caso di fallimento. L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che, qualora sia intervenuto il fallimento del contribuente, l’istanza di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti possa essere presentata dal curatore fallimentare o, nel caso di inerzia di quest’ultimo, dal fallito.
  • le modalità di scomputo degli importi già versati. L’Agenzia delle Entrate ha richiamato la disciplina in materia nella quale si fa riferimento allo scomputo degli importi già versati, senza distinzione tra le somme versate a titolo di imposta, di sanzioni o di interessi. Pertanto, una volta effettuato lo scomputo delle somme complessivamente versate, l’importo da versare (l’importo netto dovuto) dovrà essere ripartito tra i diversi codici tributo in proporzione ai diversi importi che compongono le somme complessivamente dovute per la definizione (importo lordo dovuto).
  • il calcolo degli interessi in caso di controversia avente ad oggetto atti dell’agente della riscossione. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in questo tipo di controversie, il calcolo degli interessi dovuti per la definizione agevolata deve essere effettuato facendo riferimento all’atto presupposto dell’Agenzia (come l’avviso di accertamento). La definizione avviene a seguito del pagamento anche degli interessi da ritardato pagamento calcolati dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto impugnato. Il termine dal quale fare decorrere il calcolo dei 60 giorni sarà, quindi, in questo caso, quello della notifica dell’atto presupposto dell’Agenzia delle Entrate.
  • il trattamento delle sanzioni. In particolare, sono stati forniti diversi chiarimenti riguardo al caso di indebita compensazione del credito esistente, di indebita compensazione del credito inesistente, di concorso di persone, di sanzioni irrogate con il cumulo giuridico.
  • il perfezionamento della definizione. In particolare, l’Agenzia delle Entrate si è occupata del caso in cui vi siano coobbligati che non aderiscano alla definizione agevolata, del caso in cui vi sia il litisconsorzio necessario tra una società di persone ed i soci che ne fanno parte, della possibilità di esercizio del diritto di rivalsa.
  • la sospensione dei termini di impugnazione.
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