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29 Giugno 2017

Conversione in Legge della Manovra correttiva 2017: le novità sulla definizione agevolata e la collaborazione volontaria

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E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2017 la Legge n. 96 del 21 giugno 2017 di conversione del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 (contenente la cosiddetta “Manovra correttiva”). In sede parlamentare, sono state introdotte una serie di modifiche al testo originario del Decreto, anche per quanto riguarda le disposizioni di natura fiscale. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 24 giugno 2017. In particolare, evidenziamo le seguenti novità in materia di definizione agevolata e di collaborazione volontaria:

  • l’introduzione di una nuova procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (articolo 1-bis del Decreto Legge n. 50/2017). Questa procedura è rivolta alle società ed agli enti di ogni tipo che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di Euro annui che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi in Italia per un ammontare superiore a 50 milioni di Euro annui avvalendosi del supporto di società residenti o di stabili organizzazioni in Italia di società non residenti, appartenenti al medesimo gruppo societario. La finalità di questa procedura è di permettere a tali società ed enti di definire i debiti tributari dell’eventuale stabile organizzazione presente nel territorio italiano. I soggetti interessati possono richiedere all’Agenzia delle Entrate una valutazione sulla sussistenza dei requisiti che permettono di configurare una stabile organizzazione in Italia, attraverso la presentazione di un’istanza finalizzata all’accesso al regime dell’adempimento collaborativo. Qualora sia constatata la sussistenza di una stabile organizzazione in Italia, per i periodi d’imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate invia al contribuente un invito a definire in contraddittorio i debiti tributari della stabile organizzazione. Per gli enti che decidono di pagare le somme dovute per estinguere i debiti tributari della stabile organizzazione, sono previste sanzioni amministrative ridotte a metà e la non punibilità del reato di omessa dichiarazione. Tali soggetti, inoltre, a prescindere dall’ammontare del volume d’affari o dei ricavi della stabile organizzazione, possono accedere al regime dell’adempimento collaborativo, qualora ricorrano gli altri requisiti. Non possono avvalersi di tale nuova procedura le società e gli enti che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche o dell’inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell’avvio di procedimenti penali. Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità di attuazione di tale procedura.
  • l’esclusione dalla mediazione dei tributi che costituiscono risorse proprie tradizionali ai sensi della normativa dell’Unione Europea (articolo 10, Decreto Legge n. 50/2017).
  • l’introduzione di alcune modifiche alla disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie (articolo 11, Decreto Legge n. 50/2017). E’ previsto che ciascun ente territoriale possa stabilire, entro il 31 agosto 2017, l’applicazione delle disposizioni in materia alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria nella quale è parte l’ente medesimo. Sono, inoltre, ora definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 50/2017 (24 aprile 2017) e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva. La precedente normativa prevedeva, invece, che fossero definibili le controversie rispetto alle quali la costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente fosse avvenuta entro il 31 dicembre 2016.
  • l’introduzione di alcune modifiche alla disciplina della voluntary disclosure e, in particolare, alla disciplina della riapertura dei termini della collaborazione volontaria (articolo 1-ter del Decreto Legge n. 50/2017). Secondo le nuove disposizioni, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, la disciplina del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero si applica anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata. La disciplina in questione vale anche per gli inviti a comparire, gli atti di accertamento con adesione e gli atti sanzionatori emanati in virtù della precedente procedura di collaborazione volontaria, purché non definiti alla data di entrata in vigore della Legge di conversione. E’ precisato che le imposte già pagate non sono comunque rimborsabili. Inoltre, in virtù delle modifiche introdotte, l’esonero dagli obblighi dichiarativi riguarda anche l’Ivie e l’Ivafe. Il regime sanzionatorio non troverà applicazione in caso di mancato o insufficiente versamento delle somme dovute, ma soltanto nel caso in cui non si provveda spontaneamente al versamento nei termini di legge. In caso di insufficiente versamento delle somme dovute, il recupero dell’Agenzia delle Entrate avviene con riferimento alle imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni dovuti in base all’istanza di collaborazione presentata originariamente, mantenendo la maggiorazione del 10 %. L’importo delle somme dovute non può comunque essere superiore a quello determinato per l’ipotesi di mancato spontaneo versamento nei termini.
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