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9 Luglio 2021
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Decreto Sostegni bis: al via il contributo a fondo perduto alternativo.

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2021, sono state definite le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Sostegni bis”.

Ricordiamo che tale contributo è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano, che, nel secondo periodo d’imposta precedente al periodo d’imposta di entrata in vigore del Decreto “Sostegni bis”, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di Euro.

Il contributo, inoltre, spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 ed il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 % rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 ed il 31 marzo 2020.

Nell’istanza devono essere inserite una serie di informazione importanti, tra le quali:

  • il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo;
  • il settore di attività nel quale opera il richiedente;
  • il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nel caso in cui si tratti di un soggetto diverso da persona fisica;
  • l’indicazione se i ricavi o compensi nel secondo periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto “Sostegni bis” siano inferiori o uguali a 100.000 Euro, siano superiori a 100.000 Euro e fino a 400.000 Euro, siano superiori a 400.000 Euro e fino a un milione di Euro, siano superiori ad un milione di Euro e fino a 5 milioni di Euro o siano superiori a 5 milioni di Euro e fino a 10 milioni di Euro;
  • la dichiarazione che il richiedente sia un soggetto diverso da quelli indicati al comma 6 dell’articolo 1 del Decreto “Sostegni bis” (ossia i soggetti la cui partita Iva non risulti attiva alla data del Decreto “Sostegni bis” o gli enti pubblici previsti all’articolo 74 del TUIR o gli intermediari finanziari e la società di partecipazione indicate all’articolo 162-bis del TUIR);
  • l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° aprile 2019 ed il 31 marzo 2020;
  • l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 ed il 31 marzo 2021;
  • la scelta se utilizzare l’importo del contributo come credito d’imposta o ottenere il versamento diretto della somma;
  • il codice IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
  • il codice fiscale dell’eventuale soggetto intermediario incaricato della trasmissione dell’istanza;
  • la data di sottoscrizione e la firma dell’istanza.

Con il Provvedimento del 2 luglio 2021, è stato anche approvato il modello denominato “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto Decreto Sostegni bis per le attività stagionali” con le relative istruzioni.

E’ ricordato che tale contributo è alternativo rispetto al contributo a fondo perduto previsto dallo stesso Decreto “Sostegni bis” e consistente nell’erogazione automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate di un importo pari al 100 % del contributo riconosciuto in virtù del Decreto “Sostegni” ai soggetti che lo abbiano richiesto.

Nel Provvedimento sono ricordati anche i criteri da applicare per la determinazione dell’ammontare del contributo.

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo previsto dal Decreto “Sostegni” del marzo del 2021, se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 ed il 31 marzo 2021 risulta inferiore di almeno il 30 % dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 ed il 31 marzo 2020, al valore di tale differenza si applica la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 %, a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto “Sostegni bis”.

Per i soggetti che, invece, non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Sostegni”, se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 ed il 31 marzo 2021 risulta essere inferiore di almeno il 30 % dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 ed il 31 marzo 2020, al valore di tale differenza verrà applicata la percentuale del 90, 70, 50, 40 o 30 %, a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel secondo periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto “Sostegni bis”.

Qualora il richiedente abbia attivato la partita Iva tra il 1° aprile 2019 ed il 31 marzo 2020, ai fini del calcolo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dello stesso periodo, rileveranno i mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva.

L’importo del contributo riconosciuto non potrà essere comunque superiore a 150.000 Euro.

La trasmissione dell’istanza dovrà essere effettuata per via telematica mediante i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” del sito web dell’Agenzia delle Entrate. L’istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente, ma anche tramite un intermediario.

Nel Provvedimento, è precisato che l’istanza potrà essere presentata dal 5 luglio 2021 al 2 settembre 2021. In particolare, la procedura web è stata resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” del sito web dell’Agenzia delle Entrate dal 5 luglio 2021, mentre è stata data la possibilità di effettuare la trasmissione dell’istanza tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate Entratel e Fisconline dal 7 luglio 2021.

Nel periodo concesso per la presentazione dell’istanza, in caso di errore, è possibile presentare una nuova istanza in sostituzione di quella precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa varrà in sostituzione di tutte le istanze precedentemente trasmesse per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo o non è stato comunicato il riconoscimento del contributo in caso di scelta di utilizzo dello stesso contributo nella forma del credito d’imposta.

E’ possibile, altresì, presentare una rinuncia all’istanza trasmessa in precedenza, che varrà come rinuncia totale al contributo.

L’erogazione del contributo avviene mediante accredito sul conto corrente identificato dal codice IBAN indicato nell’istanza, conto corrente che deve essere intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo.

Il contributo può, su scelta irrevocabile del richiedente, essere riconosciuto, nella sua totalità, come credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione in un modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Il credito d’imposta in questione potrà essere utilizzato soltanto a seguito dei necessari controlli relativi all’istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo riportata nell’area riservata di consultazione degli esiti del portale web “Fatture e corrispettivi”.

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