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11 Giugno 2021
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Decreto Sostegni bis: al via nuovi contributi a fondo perduto.

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021 ed è entrato in vigore il 26 maggio 2021 un nuovo Decreto Legge contenente misure urgenti connesse all’emergenza Coronavirus in favore delle imprese, del lavoro, dei giovani, della salute e dei servizi territoriali. Si tratta del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, anche detto Decreto “Sostegni bis”.

Cominciamo ad esaminare alcune misure introdotte con il nuovo Provvedimento emanato soprattutto per far fronte alle conseguenze economiche negative dell’emergenza Coronavirus.

All’articolo 1 del Decreto Legge n. 73 del 2021 è disciplinato un nuovo contributo a fondo perduto. La misura è prevista per tutti coloro che hanno la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Decreto stesso e che hanno presentato istanza ed ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal precedente Decreto “Sostegni”. Il nuovo contributo a fondo perduto è riconosciuto nella stessa misura del contributo riconosciuto in virtù del Decreto “Sostegni” ed è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo oppure è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta qualora il contribuente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.

In alternativa, sempre al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza Coronavirus e, in particolare, tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio italiano, è stato introdotto un nuovo contributo a fondo perduto. Se si tratta di soggetti che hanno già beneficiato del contributo indicato sopra, potranno ottenere l’eventuale maggiore valore determinato in base alle regole da applicare per il calcolo di questo secondo contributo. I soggetti interessati a tale misura devono avere avuto ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di Euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto “Sostegni bis” (periodo d’imposta 2019).

La condizione principale che deve essere rispettata per ottenere il contributo in questione è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 ed il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 % rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativo al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Sostegni”, l’ammontare di questo nuovo contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020. In particolare, la percentuale da applicare è:

  • il 60 % per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 Euro;
  • il 50 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 Euro e fino a 400.000 Euro;
  • il 40 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 Euro e fino a 1 milione di Euro;
  • il 30 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di Euro e fino a 5 milioni di Euro;
  • il 20 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di Euro e fino a 10 milioni di Euro.

Per i soggetti che, invece, non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Sostegni”, l’ammontare di questo nuovo contributo è determinato applicando una diversa percentuale sempre alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020. La differenza da applicare in questo caso è pari:

  • al 90 % per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 Euro;
  • al 70 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 Euro e fino a 400.000 Euro;
  • al 50 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 Euro e fino a 1 milione di Euro;
  • al 40 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di Euro e fino a 5 milioni di Euro;
  • al 30 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di Euro e fino a 10 milioni di Euro.

L’importo del contributo riconosciuto non può comunque essere superiore a 150.000 Euro. Si tratta di un contributo che non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’Irap.

A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo in questione può essere riconosciuto nella sua totalità nella forma del credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in un modello F24 da presentare mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Per ottenere questo contributo a fondo perduto, il contribuente interessato deve presentare per via telematica una specifica istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza di tutti i requisiti prescritti dalla normativa in materia. L’istanza può essere presentata anche tramite un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate. L’istanza in questione deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica prevista per la presentazione di essa. Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica Iva, l’istanza può essere trasmessa esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre del 2021.

All’articolo 1 del Decreto “Sostegni bis”, inoltre, è previsto un ulteriore contributo a fondo perduto in favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario e che sono titolari di una partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Decreto stesso e sono residenti o stabiliti nel territorio italiano. I soggetti interessati alla misura devono aver avuto ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di Euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto “Sostegni bis” (periodo d’imposta 2019).

Tale contributo a fondo perduto spetterà a condizione che vi sia stato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta 2019 in misura pari o superiore ad una percentuale definita con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

L’ammontare del contributo a fondo perduto sarà determinato applicando una percentuale che verrà definita con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta 2019, al netto dei vari contributi a fondo perduto eventualmente già riconosciuti in precedenza dall’Agenzia delle Entrate per far fronte all’emergenza Coronavirus. L’importo di tale contributo non potrà comunque essere superiore a 150.000 Euro.

Anche in questo caso, il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’Irap. Inoltre, a seguito di scelta irrevocabile del contribuente, il contributo può essere riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in un modello F24 da presentare tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Per ottenere tale contributo a fondo perduto, è necessario presentare un’apposita istanza, per via telematica, eventualmente tramite intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate. L’istanza deve essere presentata entro 30 giorni dall’avvio della procedura telematica prevista per la presentazione della stessa. L’istanza può essere trasmessa soltanto se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

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