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3 Luglio 2026
5 Minuti di lettura

Contributo spedizioni extra UE: il pagamento dei 2 euro parte dal 1° ottobre 2026

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L’entrata in vigore del contributo di 2 euro sulle spedizioni provenienti da Paesi extra UE è stata ufficialmente rinviata. La misura, inizialmente prevista dal 1° luglio 2026, entrerà in vigore dal 1° ottobre 2026, concedendo tre mesi di tempo in più agli operatori e agli importatori per adeguarsi alle nuove disposizioni.

La proroga riguarda tutte le spedizioni di beni provenienti da Paesi terzi non appartenenti all’Unione europea con un valore non superiore a 150 euro.

Proroga ufficiale: cosa prevede il decreto

Il rinvio è stato disposto dall’articolo 15 del Decreto-Legge n. 107/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 giugno 2026.

La norma modifica quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026 (articolo 1, comma 126 della legge n. 199/2025), spostando la decorrenza del contributo dal 1° luglio al 1° ottobre 2026.

L’obiettivo della proroga è consentire una migliore organizzazione delle procedure operative necessarie all’applicazione del nuovo contributo doganale.

A cosa serve il contributo di 2 euro

Il contributo è stato introdotto per coprire i costi amministrativi sostenuti dagli uffici doganali durante le operazioni di controllo e sdoganamento delle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extra UE.

Si tratta quindi di un importo destinato a finanziare le attività amministrative connesse all’importazione delle merci, indipendentemente dall’eventuale pagamento di IVA o dazi doganali.

Quali spedizioni sono interessate

Il contributo si applicherà a tutte le spedizioni con valore fino a 150 euro provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea e destinate al mercato italiano.

Rientrano nella nuova disciplina:

  • acquisti effettuati tramite e-commerce e marketplace internazionali;
  • spedizioni destinate a imprese e operatori economici;
  • invii commerciali;
  • spedizioni tra privati, compresi i pacchi contenenti beni senza finalità di vendita.

La misura interessa quindi praticamente tutte le importazioni di piccolo valore provenienti da Paesi terzi.

Quando si paga il contributo

Il pagamento diventa dovuto al momento dell’importazione definitiva della merce, durante le operazioni di sdoganamento effettuate dagli uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il contributo è richiesto indipendentemente dalla procedura informatica utilizzata per lo sdoganamento, pertanto la modalità di dichiarazione doganale non modifica l’obbligo di pagamento.

Le modalità operative sono già state definite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la Circolare n. 37 del 30 dicembre 2025.

Chi è escluso dal pagamento

Non tutte le importazioni rientrano nella nuova disciplina.

Sono infatti escluse:

  • le merci trasportate personalmente dai viaggiatori;
  • i beni dichiarati verbalmente in dogana al momento dell’ingresso nel territorio dell’Unione europea.

In questi casi non si configura una vera e propria spedizione internazionale e, di conseguenza, il contributo di 2 euro non trova applicazione.

Dal 1° luglio resta operativo il dazio temporaneo di 3 euro

Diversa è la situazione relativa al dazio temporaneo di 3 euro, che non subisce alcun rinvio.

Dal 1° luglio 2026 entra infatti in vigore il tributo previsto dal Regolamento UE n. 2026/382, destinato ad applicarsi fino al 1° luglio 2028.

La misura riguarda i beni importati di valore non superiore a 150 euro acquistati a distanza, come quelli ordinati tramite piattaforme di commercio elettronico.

Contestualmente viene eliminata la precedente esenzione fiscale prevista per questa categoria di spedizioni.

Come funziona il nuovo dazio di 3 euro

Il tributo si applica:

  • ai beni di valore fino a 150 euro;
  • alle vendite effettuate a distanza, comprese quelle online;
  • indipendentemente dal regime IVA utilizzato.

L’importo è dovuto per ciascuna voce merceologica presente nella spedizione e viene determinato sulla base della classificazione tariffaria doganale, non in funzione del numero di prodotti acquistati.

Cosa cambia per consumatori e imprese

Dal punto di vista pratico, il rinvio al 1° ottobre 2026 consente a consumatori, corrieri, operatori logistici e imprese di beneficiare di un periodo aggiuntivo prima dell’applicazione del contributo di 2 euro.

Resta però confermata l’entrata in vigore, dal 1° luglio 2026, del dazio temporaneo di 3 euro sulle importazioni di modesto valore, che rappresenta una misura distinta rispetto al contributo destinato a coprire i costi amministrativi delle operazioni doganali.

Di conseguenza, chi acquista prodotti da Paesi extra UE dovrà prestare attenzione alle nuove regole, poiché il costo finale delle importazioni potrà includere sia il dazio previsto dalla normativa europea sia, dal 1° ottobre 2026, il contributo amministrativo nazionale di 2 euro.

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