NULL
Altre Novità
6 Aprile 2007

Sollevata la questione di legittimità sulla definizione di area edificabile

Scarica il pdf

La Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza ha sollevato d’ufficio la questione di costituzionalità dell’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 504/1992 che definisce il concetto di area edificabile.

Nonostante il legislatore, prima con il comma 16, art. 11-quaterdecies, D.L. n. 203/2005 e di recente con il comma 2 dell’art. 36, D.L. 223/2006, abbia dato un’interpretazione autentica dell’art. 2 del D.Lgs n. 504/1992, i giudici ritengono che esso possa contrastare con le regole dettate dagli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Infatti, un’area è definita edificabile già a partire dal momento in cui il piano regolatore viene adottato e non solo dal momento in cui è approvato definitivamente, con la conseguenza che il contribuente deve versare l’ICI anche per il periodo in cui non è possibile edificare sul terreno.

Fonte:  www.seac.it

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
20 Dicembre 2024
Start-up e PMI innovative: nuova legge su mercato e concorrenza

Dal 18 dicembre 2024, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è operativa la legge...

20 Dicembre 2024
SRL o SRLS: come funziona e quale scegliere?

In un contesto macroeconomico caratterizzato da incertezza economica, gli aspiranti...

20 Dicembre 2024
Pace contributiva 2024-2025: quali sono le condizioni necessarie?

La pace contributiva permette ai lavoratori privi di anzianità contributiva fino...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto