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10 Febbraio 2007

Rottamazione e sostituzione di veicoli euro 0 ed euro 1: pronti i codici tributo

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L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 7 febbraio 2007, n. 22, ha istituito i codici tributo per la fruizione dei crediti d’imposta relativi ai contributi concessi per la rottamazione e la sostituzione di autoveicoli, autocarri e motocicli immatricolati euro 0 o euro 1, previsti dalla Finanziaria 2007.

I suddetti codici, che vanno esposti nella sezione erario del modello F24, saranno operativi a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione e sono i seguenti:

  • 6794, “credito d’imposta per credito d’imposta per contributo alla rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come “euro 0” o “euro 1″ – Legge 296/2006, art. 1, c. 224”;
  • 6795, “credito d’imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di autovetture immatricolate come “euro 0” o “euro 1″, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro – Legge 296/2006, art. 1, c. 226”;
  • 6796, “credito d’imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come “euro 4” o “euro 5″ – Legge 296/2006, art. 1, c. 227”;
  • 6797, “credito d’imposta per contributo all’acquisto dei veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonche’ mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno – Legge 296/2006, art. 1, c. 228”;
  • 6798, “credito d’imposta per contributo alla rottamazione di motocicli appartenenti alla categoria “euro 0”, con contestuale sostituzione con motocicli nuovi di categoria “euro 3″ – Legge 296/2006, art. 1, c. 236”.

Nella risoluzione viene inoltre precisato che i crediti d’imposta non sono soggetti al limite di cui all’art. 25, D.Lgs. n. 241/1997.

Fonte:  www.seac.it

 

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