Con Sentenza n. 117/4/09, la CTP di Forlì ha precisato che, qualora il contribuente abbia versato l’imposta sostitutiva due volte, in forza di due rivalutazioni dei terreni a seguito di leggi succedutesi nel tempo, lo stesso debba ottenere il rimborso di quanto già versato in passato.
Ciò è possibile anche decorso il termine di quarantotto mesi, dal momento che in caso contrario sussisterebbe un duplice versamento per la stessa finalità vietato dall’articolo 67, D.P.R. n. 602/1973, in quanto il pagamento della nuova imposta sostituisce i precedenti versamenti.
Fonte: www.seac.it
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